
UN PO’ DI CULTURA
PER GLI UTENTI DEL TRASPORTO
Questo articolo è a cura
del Comandante Renzo Dentesano e vi ha collaborato l'Avvocato Pietro Girardi.
E' già apparso sul mensile di informazione aeronautica "AVIOFLAP" all'inizio
del corrente anno.
Il fascicolo n.262 del 19/1/1999 dell'Agenzia "Nuove
Dimensioni Volo", a pagina 4, sollevava la questione, a quanto pare molto
sentita dai passeggeri, circa l'attribuzione delle responsabilità (nell'attuale
regime vigente) in tema di "sicurezza del volo".
In tale campo infatti il problema delle conseguenze in materia di
code sharing, posto sul tappeto dalle associazioni dei consumatori, non
dovrebbe essere l'unico a preoccupare l'utenza. Accanto a tale forma di accordo
tra vettori, esistono altre forme di onorare il contratto di trasporto che
s'instaura tra vettore che emette un titolo di viaggio e l'acquirente di tale
titolo, forme che sono altrettanto, se non maggiormente, intriganti.
Dunque, accanto alla forma di trasporto su un collegamento
gestito secondo la formula del code sharing, esistono altre modalità di
trasporto, cioè quelle eseguite con aeromobile in wet leasing e quelle basate
sul concetto del franchising.
Per prima cosa pertanto cercheremo di concordare sul significato
dei termini commercialmente in uso, che proveremo a spiegare, in italiano, come
segue:
Dry lease = affitto (non occasionale) di
un aeromobile da parte di un vettore per gestire dei collegamenti che non
riuscirebbe a gestire con una propria flotta.
Wet lease = affitto (non occasionale) di
un aeromobile, comprensivo delle prestazioni di equipaggio di condotta (e
talvolta anche di cabina) appartenente al proprietario, di cui si serve
l'affittuario per esercire i collegamenti assegnati, usando del proprio codice
esclusivo. Qualora il fatto fosse invece occasionale, allora potrebbe
configurarsi la forma di noleggio meglio conosciuta con il nome di charter.
Code share = utilizzo di doppi codici di
volo (quello cioè dei due vettori partners) indipendentemente dalla proprietà
dell'aeromobile usato sulla rotta così gestita, solitamente con equipaggio del
vettore che in quel volo gestisce il collegamento.
Franchising = cessione del marchio (e del
nominativo del volo) a vettori minori, ovvero collegamenti con codice di volo e
nominativo del vettore concessionario effettuati con aeromobili del vettore
commercialmente affiliato, ma con livrea del concessionario, in coerenza dei
servizi offerti con il sistema di rete e con gli standards
operativi/qualitativi dello stesso concessionario, il quale solitamente se ne
assume la piena responsabilità.
Orbene, prima di prendere in esame i riflessi che tali tre tipi
di arrangiamento del trasportato (leasing, code‑sharing e franchising)
comportano in termini di responsabilità previste (o meno) dal vigente Codice della
Navigazione sul territorio nazionale e da altre esistenti leggi internazionali,
vediamo quale ampiezza possa aver assunto tale fenomeno (abbastanza nuovo per
certe forme, ma sempre più marcato), tra i vettori che battono i cieli
nazionali.
Per poter avere dunque un'idea dell'importanza di queste forme di
accordo (prevalentemente in subconcessione), abbiamo scelto di esaminare a
scopo puramente indicativo gli accordi vigenti all'inizio del 1999 tra la
compagnia di navigazione aerea Alitalia ed altre compagnie aeree nazionali ed
internazionali.
Estratti da "Alitalia oggi" del gennaio 1999, risultano
vigenti i seguenti accordi tra Alitalia e le compagnie di seguito citate.
Per la rete nazionale:
·
con Eurofly, per 7 tratte di
andata/ritorno in wetlease;
·
con Meridiana, per 3 tratte di a/r in
code share;
·
con Minerva, per almeno 20 tratte di
a/r in franchising.
Per la rete internazionale
·
con British Midland per 7 rotte di a/r
in code share;
·
con Finnair per 2 rotte di a/r in code
share;
·
con Eurowings per 4 rotte di a/r in
code share;
·
con LOT per 3 rotte di a/r in code
share;
·
con Malev per 2 rotte di a/r in code
share;
·
con CSA per 3 rotte di a/r in code
share;
·
con Air Croatia per 3 rotte di a/r in
code share;
·
con Tarom per 5 rotte di a/r in code
share;
·
con Air UK per 3 rotte di a/r in code
share;
·
con Braathens per 1 rotta di a/r in
code share;
·
con Cyprus Airways per 2 rotte di a/r
in code share;
·
con Azzurra Air per 12 rotte di a/r in
franchising;
·
con Lauda Air per 1 rotta di a/r in
wet-lease.
Per la rete intercontinentale:
·
con KLM per 5 rotte di a/r in code
share (corto raggio);
·
con KLM per 7 rotte di a/r in
wet-lease (lungo raggio);
·
con Continental per 2 rotte di a/r in
code share;
·
con Air Seychelles per 2 rotte di a/r
in code share;
·
con Canadian per 2 rotte di a/r in
code share.
Il tutto salvo errori, omissioni od aggiornamenti posteriori alla
data indicata.
Dunque, da questo panorama si può evincere che un utente del
trasporto commerciale che acquisti un biglietto, ad esempio, dalla compagnia
Alitalia per viaggiare su linee gestite dalla stessa compagnia e con aeromobili
della stessa, insomma che desideri eleggere con l'atto d'acquisto d'un
biglietto detta compagnia quale proprio vettore contrattuale, questo utente
può trovarsi a dover viaggiare (sia che la cosa sia resa nota sugli orari
pubblicati, sia che non lo sia) con un diverso vettore, il quale diventa in tal
modo il vettore di fatto, su un certo percorso, in virtù di accordi commerciali
del tipo che abbiamo appena elencato.
Orbene, nel caso malaugurato dovesse verificarsi un incidente con
conseguenze per i trasportati durante il viaggio effettuato a bordo di un
velivolo appartenente al vettore sub‑concessionario (in termini
commerciali detto franchisee, ovvero vettore di fatto), chi ne
risponderebbe nei confronti degli aventi diritto, il franchisee oppure
il franchisor (vettore contrattuale).
Ed ancora, nel caso di linea gestita in code sharing, chi
risponde dei danni tra il vettore di fatto e la compagnia partner che ha
venduto il titolo di viaggio?
Francamente la risposta non è facile, soprattutto se si
considerano le complicazioni legali che si possono intrecciare soprattutto nel
caso di trasporti aerei internazionali, dove la bandiera del vettore
contrattuale, quella dei vettore di fatto, la nazionalità dei membri
dell'equipaggio e quella di ogni singolo trasportato possono differenziarsi in
una miriade di modi.
Nel tentativo di arrivare quanto più possibile vicini alla realtà
di come starebbero le cose daI punto di vista giuridico ‑ legale, si è
sentita la necessità di rivolgersi ad un noto studioso italiano della materia,
e precisamente all'Avvocato Pietro Girardi, esperto in Diritto della
Navigazione e docente all'Università "Bocconi" di Milano.
Quanto segue è il suo parere, che abbiamo raccolto in modo quanto
più fedele possibile.
«Il
problema dell'attribuzione o della ripartizione delle responsabilità in ordine
all'adempimento degli obblighi connessi all'attuazione di un contratto di
trasporto aereo, comprensivo quindi dell'obbligo al risarcimento degli
eventuali danni arrecati alle persone ed alle cose trasportate, nei casi in cui
tale contratto sia stato concluso dagli utenti con un vettore (vettore
contrattuale o, in inglese contracting carrier) ma il trasporto
in realtà venga effettuato da un vettore diverso non indicato nel contratto
(leggasi volgarmente biglietto o titolo di viaggio) e quindi da un vettore di
fatto (ovvero actual carrier), ma in base ad accordi specifici
tra i due vettori, non è affatto recente, ma si può affermare che sia sorto con
lo sviluppo della moderna aviazione civile commerciale.
Il
problema in questione si è posto all'attenzione degli operatori, degli utenti e
dei giuristi in virtù del moltiplicarsi, particolarmente negli ultimi decenni,
di formule commerciali e di accordi tra compagnie aeree volti a consentire
l'impiego ottimale delle flotte disponibili, attraverso l'utilizzo incrociato e
l'interscambio, la reciproca messa a disposizione di aeromobili e di equipaggi,
talvolta con cessione anche dei diritti di traffico e dei marchi sociali.
Queste
formule, ormai note con i nomi di wet lease, code sharing, franchising
altro non sono che l'evoluzione e l'affidamento dei vecchi contratti di
locazione, noleggio e charter di aeromobile, già esistenti nell'uso commercíale
comune del dopoguerra.
Il
denominatore comune di queste formule è rappresentato appunto dal rapporto
trilaterale, che si instaura fra il vettore contrattuale (coIui che vende il
biglietto), l'utente (che lo acquista) ed il vettore di fatto (che realizza
l'operazione di trasporto).
Tuttavia
il problema venne affrontato fin a partire dai lavori preparatori della
conferenza diplomatica da cui poi scaturì la Convenzione di Varsavia del 1929,
che disciplina il contratto di trasporto aereo internazionale.
Problema
affrontato, sì, in quella sede, ma non risolto, poiché si determinò una netta
divergenza di vedute (tutt'ora perdurante!) tra i paesi di "Common
Law" (USA, Gran Bretagna e Canada) e quelli di "Civil Law"
(Europa continentale).
Mentre
i primi citati, in base ai propri principi normativi e giurisprudenziali,
incentrati sul rispetto dell'integrità fisica delle persone e dell'obbligo di
custodia delle merci affidate (bail), individuavano nell'actual carrier
l'unico possibile soggetto che può materialmente causare il danno, pur non
essendo parte nel "contratto di trasporto" stipulato dal contracting
carrier; viceversa nella legislazione e giurisprudenza dei paesi di
"Civil Law" si dava preminente rilievo al patto specifico
costituitosi al momento della formazione del "contratto di trasporto"
tra utente e vettore contrattuale. Tale contratto, oltre a definire i reciproci
obblighi delle parti contraenti, testimonia altresì dell'affidamento
determinatosi nell'utente nei confronti del vettore contraente e, al tempo
stesso, dell'assunzione di rischio d'impresa da parte di quest'ultimo. Rispetto
a tale contratto infatti il vettore di fatto rimane estraneo ed è considerato
solo quale "preposto" o "incaricato" del vettore
contrattuale, all'insaputa, potremmo dire, dell'utente, giustificando così
l'accollo di responsabilità anche per i danni eventualmente causati. Proprio
questa dicotomía, apparentemente insanabile, indusse i governi partecipanti
alla conferenza del 1929 a glissare "diplomaticamente" la questione,
tanto che nella Convenzione di Varsavia, inusualmente, non si rinvengono le
definizioni dei termini "trasporto" e "vettore".
Ma
il problema esigeva comunque una soluzione, quale che fosse, di fronte ai
sempre più numerosi casi di diversità tra vettore contrattuale e vettore di
fatto. Una soluzione salomonica venne travata dalla Convenzione di Guadalajara
del 1961, il cui scopo era proprio quello di colmare la lacuna (durata oltre
trent'anni) intenzionalmente lasciata dalla Convenzione di Varsavia nella
ripartizione delle responsabilità tra i due vettori. In sintesi, per ampliare
la tutela dei diritti degli utenti del mezzo aereo, a quest'ultimi (o ai loro
eredi) viene data la facoltà di agire, a loro discrezione, sia contro il
vettore contrattuale, sia contro il vettore di fatto (sempre che il danno si
sia verificato nel corso del trasporto effettuato da quest'ultimo).
La
Convenzione di Guadalajara è stata ratificata da un gran numero di Stati, con
l'esclusione però degli Stati Uniti d'America. Pertanto, nella maggior parte
dei trasporti aerei internazionali, regolati per gli altri aspetti dalla
Convenzione di Varsavia, sussiste una responsabilità solidale tra vettore
contrattuale e vettore di fatto, mentre per i trasporti aerei internazionali
effettuati tra uno o più stati che non abbiano ratificato la Convenzione di
Varsavia o quella di Guadalajara si dovrà fare riferimento alle rispettive
leggi nazionali in materia (ove esistenti) ed ancor più alla giurisprudenza
formatasi nello stato in cui si sia verificato il sinistro o in cui si richieda
il risarcimento, tenendo ben presente le diverse posizioni dei Paesi a Common
Law e di quelli di Civil Law. (Come a dire, se ho ben capito, che prima di
acquistare in biglietto aereo sarebbe bene consultare un avvocato
specializzato. NdR).
Ad
analoghi riferimenti legislativi e giurisprudenziali si dovrà far ricorso per i
trasporti interamente nazionali, tenendo tuttavia presente che difficilmente si
potranno rinvenire specifiche leggi nazionali (!) che regolino la questione in
esame, sia perché i paesi di Common Law (per loro tradizione giuridica)
raramente interferiscono legislativamente nei rapporti contrattuali tra
privati, sia perché nei paesi di Civil Law, nonostante si ricorra fin troppo
frequentemente alla legge per disciplinare qualsiasi tipo di rapporto, ci si è
astenuti in linea di massima, al pari degli estensori della Convenzione di
Varsavia, dal porre precise regole per dirimere la questione della suddivisione
delle responsabilità tra vettore di fatto e vettore contrattuale.
Comunque,
ove un vettore di fatto effettui la sola tratta interamente domestica facente
però parte di un trasporto internazionale regolato dalla Convenzione di
Varsavia, trasporto originalmente contrattato dal vettore contrattuale, anche
al vettore di fatto sarà applicato il regime di responsabilità solidale
previsto dalla Convenzione di Guadalajara.
Nel
quadro di riferimento sopra abbozzato possono proporsi alcune semplificazioni
che, pur con le dovute riserve, possono chiarire maggiormente i termini della
questione che, obiettivamente, si presenta di una certa complessità, anche per
gli "addetti ai lavori".
Si
ipotizzi (e non a caso) che in Italia venga richiesto il risarcimento di un
danno causato da un vettore di fatto non figurante sul contratto di trasporto
stipulato con l'acquisto di un biglietto aereo tra l'utente ed il vettore
contrattuale, il quale per propria strategia utilizza l'aeromobile e
l'equipaggio di un vettore di fatto in base ad un wet lease (leggasi:
noleggio dell'aeromobile comprensivo di equipaggio di condotta e di cabina, per
effettuare collegamenti assegnati al vettore contrattuale) ovvero ad un accordo
di franchising (leggasi: concessione del marchio, livrea e sfruttamento
commerciale, per effettuare collegamenti di cui il vettore contrattuale, pur
rimanendo titolare della concessione, concede il traffico a vettori minori che
impiegano propri aeromobili e personale).
In
questo quadro, qualora il contratto preveda l'esecuzione di un trasporto
internazionale regolato dalla Convenzione di Varsavia, troverebbe piena
applicazione il regime di responsabilità solidale previsto dalla Convenzione di
Guadalajara ed il danneggiato (o i suoi eredi) potrebbe rivolgere la propria
richiesta di risarcimento sia al vettore di fatto che al vettore contrattuale.
Qualora
invece si dovesse trattare di un trasporto interamente domestico (o comunque
non regolato dalla Convenzione di Varsavia) andrebbero applicate le norme
interne del Codice della Navigazione e del Codice Civile sul contratto di
trasporto. Ma, come già accennato, il Codice della Navigazione non contempla
esplicitamente la questione in esame, limitandosi a definire la figura
dell'esercente come soggetto che organizza il trasporto e ne assume la
responsabilità e il rischio di impresa, presumendo (e rammentiamo che il
Codice della Navigazione risale al 1942!) che lo stesso esercente
stipuli i contratti di trasporto e che,
di norma, effettui il trasporto medesimo, salvo i casi di sub-trasporto e/o
trasporto successivi effettuati da vettori indicati sui documenti emessi.
Ebbene,
in questi frangenti, essendo quello italiano un ordinamento di "Civil
Law", poiché il caso in questione non è disciplinato da specifiche norme
di legge, in base ai principi generali desumibili dal Codice Civile, non dovrebbero
sussistere dubbi di sorta circa l'affermazione di un'esclusiva e totale
responsabilità del vettore contrattuale!
Diverso
invece sarebbe il caso del trasporto in regime di code‑sharìng, dove
viene utilizzato il doppio codice di designazione del volo, corrispondente ai
due vettori partners, riportato anche sui documenti contrattuali proprio
ad indicare che per il trasporto potrà essere alternativamente impiegato
l'aeromobile e l'equipaggio di uno dei vettori in code sharing, purché
ciò sia reso pubblico per mezzo degli orari pubblicati o mezzo equivalente. In
questa ipotesi, riteniamo si dovrebbe adottare una soluzione analoga a quella
della Convenzione di Guadalajara, consentendo al danneggiato di poter agire a
sua scelta nei confronti di entrambi i vettori, considerando, per di più, che
tutti e due, figurano come vettori contraenti.
Quanto
sin qui analizzato riguarda ovviamente i rapporti tra utente danneggiato (o
suoi eredi) e vettori aerei. Ciò dunque non esclude che, come viceversa spesso
accade, nei già citati accordi interni tra vettore, contrattuale e vettore di
fatto sia pattuita una diversa ripartizione delle responsabilità per danni e
quindi delle rispettive coperture assicurative. Conseguentemente potrebbero
verificarsi azioni di rivalsa di un vettore nei confronti dell'altro e persino
casi di "surroga spontanea", in cui uno dei vettori (o il suo
Assicuratore) si offre per il risarcimento dei danni, indipendentemente dalla
sussistenza di una propria responsabilità sulla base dei criteri finora indicati.
Queste,
per linee generali, sono le considerazioni di natura giuridica in tema di
responsabilità per danni del vettore contrattuale e del vettore di fatto, ma la
continua proliferazione di accordi sempre più complessi di wet lease, code
sharing e franchising all'interno dell'industria del trasporto aereo
in via di globalizzazione sempre più esasperata e quindi, in prospettiva, di
altri accordi complessi con caratteristiche simili, crea interrogativi, dubbi e
preoccupazioni di ben altro genere, alcuni dei quali sono da approfondire in
sedi specifiche e più appropriate.
Tuttavia,
in conclusione della presente disamina, si ritiene utile aggiungere alcune
brevi considerazioni sotto il profilo commerciale‑operativo e dei
rapporti con gli utenti dei servizi aerei.
Gli
accordi in questione, di per sé, non sono né illeciti né distorsivi della
concorrenza tra le compagnie aeree. Al contrario, se correttamente importati e
rispettati, sono considerati (specialmente il franchising) utilissimi
strumenti per la razionalizzazione delle risorse e lo sfruttamento delle nuove
opportunità commerciali createsi nel settore del trasporto aereo commerciale
anche a seguito del processo di deregulation in atto in Europa sin dall'inizio
degli anni novanta. Questo tipo di accordi tra vettori dovrebbe realizzare una
più vasta e diversificata offerta di servizi di trasporto aereo, maggiori
possibilità di operare per vettori nuovi o minori ed, in una parola,
un'accresciuta concorrenzialità tra le compagnie, a vantaggio finale (si spera!)
dell'utente.
Il
rischio reale però è quello che tali accordi vengano, al contrario, recepiti,
concepiti ed adoperati con modalità tali da restringere la concorrenza e di
perpetuare attraverso di essi delle preesistenti situazioni di privilegio ed
abusi di posizioni di mercato dominanti, a scapito sia degli utenti che dei
vettori più deboli. E, Dio non voglia, a detrimento della sicurezza del volo!
Per
quel che riguarda il trattamento degli utenti (leggasi: passeggeri), sono note
le frequenti proteste, di varia natura ed intensità, di coloro che, in possesso
di un biglietto emesso dalla Compagnia da loro liberamente prescelta (per
affidabilità, trattamento e regolarità), si ritrovano (senza alcun preavviso o
possibilità di scelta) a bordo di un aereo non figurante nella flotta di tale
Compagnia, con livrea ed equipaggio di un altro vettore, talvolta perfino di un
continente diverso! L'effetto è quanto meno sconcertante!
Minore
sconcerto dovrebbe verificarsi per i voli gestiti con la formula del franchising,
in quanto il vettore contrattuale (franchisor) consentendo al vettore di
fatto (franchisee) l'utilizzo del proprio logo e delle proprie rotte,
dovrebbe essere interessato affinché al passeggero sia garantito lo stesso standard
di qualità (ma soprattutto di sicurezza!) dei servizi offerti sui voli operati
con la propria flotta.
Lungi
dal voler dare consigli a chicchessia, forse le proteste e i disagi dei
passeggeri "dirottati" senza la loro approvazione su vettori (ed
aerei) diversi da quelli prescelti acquistando un preciso titolo di viaggio
(leggasi: biglietto completo di prenotazione per un certo volo), potrebbero
acquietarsi qualora fosse assicurato un fattivo, serio e costante controllo sia
sugli inderogabili requisiti di sicurezza di tutte le compagnie e relativi
aerei autorizzati ad operare in Italia (anche e soprattutto se provenienti da
ben identificate realtà extra‑comunitarie), sia degli standard di
efflcienza e qualità dei servizi resi dal vettore di fatto, inteso quale
"preposto" del vettore contrattuale, sia infine fornendo una più
ampia e completa informativa al pubblico viaggiante, attraverso ad esempio
avvisi specifici, inserimento di dati nei sistemi di prenotazione
computerizzati, pubblicazioni comprensibili sugli orari e sui biglietti emessi,
relativi alle effettive modalità di esecuzione del trasporto aereo pattuito con
l'acquisto del titolo di viaggio.»
Fin qui l'esimio Avvocato Girardi, che cogliamo l'occasione di
ringraziare per il suo illuminato ed articolato intervento giuridico-pratico,
che dovrebbe far comprendere a tutti gli utenti del mezzo aereo quanto bisogno
vi sia di pareri legali da parte di avvocati specializzati nella disciplina del
diritto aereo (detti in gergo: trasportisti) in tutte le occasioni di
disguidi o di danni riportati da persone o cose che si siano affidate al
trasporto aereo
Conclusioni
Riteniamo in questo modo di aver fornito una informativa
sufficientente esauriente sia agli utenti che a coloro che in futuro si
troveranno ad analizzare incidenti od eventi di pericolo che si siano
verificati in relazione alla gestione di collegamenti aerei eserciti con la
modalità di sub-appalto o di spartizione del rischio di impresa, così come è
attualmente possibile identificare certi tipi di trasporto offerti non troppo limpidamente
all'attenzione dell'utenza.
Rimane da dire che proprio in questo clima di deregulation
esasperata sarebbe indispensabile ora più che mai una accurata e continua
sorveglianza sia tecnica, ma soprattutto operativa, sulle compagnie aeree da
parte dell'autorità dell'aviazione civile italiana, che invece, purtroppo,
proprio per il momento di riforma e di ristrutturazione che sta subendo
contemporaneamente sia al centro che in periferia, lascia molto a desiderare.
Né va meglio dalla parte della normativa giuridica che dovrebbe
salvaguardare e garantire il livello operativo dell'aviazione commerciale
(anche se esistono norme moderne come le JAR) che però non valgono nemmeno per
tutti gli Stati membri della C.E.), in quanto ci si è trovati in un momento di
trasformazione, come quello in atto con la nascita dell'ENAC, senza neppure il
conforto di una certezza del diritto basata su una fonte (come quella del
Codice della Navigazione vigente) che per quanto illuminata è ormai lacunosa ed
obsoleta risalendo al lontano 1942!
Così oggi ci troviamo di fronte ad una situazione per la quale lo
Stato italiano ammette al suo interno (ed anche al suo esterno) la pratica del
ricorso a formule di gestione di servizi aerei dei vettori sotto sua tutela del
tipo del leasing, code sharing e franchising e poi non
possiede uno strumento giuridico interno per farli osservare correttamente in
quanto priva di norme ad hoc, fatta eccezione per i principi presenti nelle
Convenzioni internazionali sulla materia, qualora ratificate dalla Repubblica
italiana.
Altro esempio deprimente in materia è quello costituito dal
mancato recepimento effettivo della normativa contenuta negli annessi tecnici
alla Convenzione di Chicago, relativa all'aviazione civile internazionale. Ma,
si dice che …si sta provvedendo!
E noi, da questo osservatorio, non molleremo la presa, ma anzi
continueremo a sorvegliare che quanto ci viene magnificato dagli autori dei
cartelli "Stiamo lavorando per VOI", lo stiano effettivamente realizzando
secondo scienza e secondo coscienza, anche se con ritardi indegni di un paese
civile!
Renzo Dentesano