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GIUSTIZIA (PENALE) è
(parzialmente) fatta…
ora attendiamo che ad essa segua quella
risarcitoria prevista dal Codice Civile !
Commento a cura del Com.te Renzo Dentesano.
E’ del 9 luglio 2001 la sentenza che la Corte
d’Assise d’appello di Venezia ha emesso dopo cinque anni e mezzo dall’evento
in merito al disastro dell’AN-24 della società fantasma rumena
BANAT AIR (oggi fortunatamente scomparsa dalla scena del trasporto aereo
autorizzato ad operare in Italia), avvenuto il 13 dicembre 1995. L'aeromobile
era in decollo dall’aeroporto di Verona-Villafranca in presenza di una
forte precipitazione nevosa che ne aveva inesorabilmente compromesso le
capacità di sostentamento in congiunzione con un notevole sovraccarico
di peso lasciato passare da chi avrebbe avuto la potestà ed il
dovere d’impedirne la partenza.
Oltre agli otto membri dell’equipaggio (rinforzato), appartenenti, come
il velivolo, alla compagnia aerea ROMAVIA, perirono anche 41 passeggeri
in gran parte italiani, i cui congiunti furono lasciati soli per tutti
questi lunghi anni a combattere la loro battaglia per vedersi riconoscere
un risarcimento equo e non l’elemosina che veniva offerta dalle assicurazioni
sulla base delle polizze concordate in un ambiente extracomunitario dalla
Società armatrice del velivolo e da quella che, sempre fuori C.E.,
lo aveva affittato.
Se nel titolo abbiamo indicato che …… finalmente
giustizia (penale) è stata fatta (ma solo parzialmente) con la
sentenza della Corte d’Assise di Venezia è perché intendiamo
mettere in evidenza che accanto alle condanne emesse, non ci saremmo certo
aspettati di vedere assolto il rappresentante della BANAT AIR a Verona,
che era stato l’unico giustamente condannato nel primo grado di giudizio.
Parimenti siamo rimasti stupiti dal constatare che nessuno dei responsabili
dell’epoca dell’aviazione civile italiana a livello centrale, sia stato
chiamato a pagare il dovuto per aver concesso che una società extracomunitaria
senza una propria flotta e già con diversi precedenti di condotta
pericolosa, avesse ottenuto dapprima il permesso ad operare sull’Italia
in base ad una semplice documentazione cartacea (in cui si frammischiavano
incerte garanzie rumene su società noleggiatrice e società
noleggiante) e poi, particolarmente nel giorno del sinistro (ma precedentemente
anche in altre occasioni) ad operare la linea concessa con velivoli diversi
da quello pattuito (BAC 1-11), sia nel permesso di esercizio della linea
stessa, sia del mezzo contrattualmente pattuito con il partner italiano
(società Business-Jet italiana).
Fatte queste doverose premesse, non possiamo
peraltro che dichiararci lieti per le famiglie delle vittime che con questa
sentenza si sono viste riconoscere il diritto ad essere risarcite da coloro
(enti e persone) che sono stati riconosciuti colpevoli dell’addebito loro
contestato. Con questo primo (ahimè!) passo gli aventi diritto
si dovrebbero veder spianata finalmente la strada in sede civile verso
un giusto ed adeguato risarcimento del danno patito, anche perché
nella sentenza penale (che ci ripromettiamo di commentare adeguatamente
non appena verrà depositata), per quanto ora si sa, si trova già
sancito il diritto dei parenti delle vittime ad essere risarciti non soltanto
dai quattro imputati nella loro qualità di persone fisiche, ma
anche dalla condanna al risarcimento inflitta al Ministero dei Trasporti
ed alla Società dei servizi di handling dell’aeroporto di Verona,
responsabili parimenti di disastro e di omicidio plurimo colposo, in concorso
con le persone fisiche indicate.
Il reato si è configurato per le persone
fisiche in base all’omessa constatazione della presentazione prima e dell’omessa
verifica poi, del prescritto documento di carico e centraggio dell’aereo
che fu lasciato partire con un sovraccarico del 10% superiore al peso
massimo ammesso al decollo.
Questa in succinto la causale che, in concorso
con il mancato sghiacciamento delle superfici portanti dell’aereo, provocò
la sciagura per la quale in primo grado erano stati riconosciuti colpevoli
i Piloti delle ROMAVIA (deceduti) ed il rappresentante della BANAT AIR.
Adesso a risarcire gli aventi diritto dovranno
concorrere, con ben altro peso e presenza (in proporzioni che conosceremo
dal dispositivo della sentenza, allorché sarà pubblicata),
il Ministero dei Trasporti e la Società di gestione aeroportuale.
Speriamo che ciò avvenga in tempi
che non siano biblici, come purtroppo è accaduto nel caso degli
aventi diritto di un altro gravissimo incidente che colpì un gran
numero di cittadini italiani, in un incidente avvenuto all’estero ben
12 anni fa.
E’ infatti del 3 aprile del corrente anno
la sentenza definitiva della Suprema Corte di Cassazione in merito al
ricorso con cui i rappresentanti in Italia della Compagnia Cubana de Aviaciòn
cercavano d’impugnare il risultato dell’azione risarcitoria deciso dalla
Corte d’Appello di Milano in favore dei famigliari delle vittime del disastro
aereo avvenuto all’aeroporto dell’Avana (Cuba) il 3 settembre del lontano
1989, disastro nel quale avevano perso la vita ben 113 cittadini italiani
a causa di un decollo tentato in condizioni meteo-ambientali proibitive.
La Suprema Corte è stata investita
del problema in quanto la "Empresa Consolidada Cubana de Aviaciòn",
già condannata a Cuba ed in Italia al risarcimento delle vittime,
pretendeva di eccepire il limite di responsabilità di cui all’art.
22 della Convenzione di Varsavia sul diritto al risarcimento delle vittime
di incidenti aerei, ricorrendo al disposto dell’art. 25 della medesima
Convenzione.
Senza voler entrare nel dettaglio né
nel merito della sentenza della Corte di Cassazione, ci limiteremo qui
di seguito a rilevare che la Corte ha riconosciuta valida nel merito e
nella sostanza, la sentenza della Corte d’Appello di Milano del 13 gennaio
1999 circa l’esclusione della limitazione di responsabilità del
Vettore in questione, avverso la quale i legali della Compagnia Cubana
ricorrevano in sede di Suprema Corte. Quello che qui preme rilevare è
il fatto che con la sua sentenza la Corte di Cassazione ha completamente
confermato la condanna emessa dalla Corte d’Appello di Milano con la motivazione
che «i due requisiti che caratterizzano la colpa idonea ad escludere
la limitazione di responsabilità sono la temerarietà della
condotta del Vettore e la consapevolezza del danno derivante dai suoi
atti od omissioni.»
Dunque al di là delle motivazioni
e del linguaggio giuridico sui quali non s’intende disquisire in questa
sede, preme invece evidenziare i due seguenti passi tecnici del
dispositivo della sentenza, che, riteniamo, si commentino da soli per
la loro chiarezza e lapidarietà.
Essi sono i seguenti:-
1°)- «Il giudizio di "temerarietà"
della condotta risulta invero implicito nella descrizione delle modalità
di svolgimento del decollo [dall’aeroporto dell’Avana] , palesemente
caratterizzate da estrema avventatezza, per avere il pilota [comandante]
effettuato il decollo nonostante la Torre di controllo gli avesse comunicato
che era in atto una situazione di grave perturbazione atmosferica, segnalando
la notevole intensità della perturbazione e del rapido variare
di direzione delle raffiche di vento ed invitando il pilota a desistere
o a ritardare il decollo. E si tratta di giudizio di fatto incensurabile
in sede di legittimità.»
2°)- «Quanto alla "consapevolezza"
del rischio che nella situazione atmosferica esistente vi era la probabilità
del verificarsi di fenomeni capaci di determinare una condizione di stallo
dell’aereo in fase di decollo e la sua conseguente caduta, la Corte ne
ha desunto la prova dalla circostanza che il pilota, effettuato il decollo,
per ovviare alla situazione di stallo verificatasi dopo pochi attimi,
aveva compiuto una manovra di emergenza consistente nella parziale retrazione
dei flaps, che, per essere assolutamente contraria ai canoni di comportamento
prescritti, non poteva essere imputata a forme di automatismo dovute all’addestramento
ed all’esperienza comune, ma doveva esser stata preventivamente ideata
proprio in previsione della rilevante possibilità del verificarsi
di una perdita di portanza delle ali in fase di decollo. E tale operazione
deduttiva risulta corretta in diritto, perché la prova avente ad
oggetto uno stato soggettivo non può che essere desunta dalle circostanze
obiettive nelle quali la condotta è compiuta, mentre il suo esito
non è sindacabile, perché dell’argomentare del giudice del
merito non vengono denunciati vizi logici.»
«Così deciso in Roma. Nella camera
di consiglio delle terza sezione civile della Corte di Cassazione il 3.4.2001.»
Se letto con la dovuta attenzione, quanto
sopra riportato dovrebbe far attentamente riflettere sia i Vettori che
i piloti professionisti sulle possibili conseguenze delle loro azioni
e decisioni …… oltre al fatto che la giustizia italiana, pur se con ritardi
biblici …… riesce a rendere dovuto atto risarcitorio morale e materiale
alle vittime di eventi altrimenti evitabili, solamente fosse stata applicata
la dovuta perizia e prudenza!
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