AIRMANSHIP






GIUSTIZIA (PENALE) è (parzialmente) fatta…

ora attendiamo che ad essa segua quella risarcitoria prevista dal Codice Civile !

Commento a cura del Com.te Renzo Dentesano.

 

E’ del 9 luglio 2001 la sentenza che la Corte d’Assise d’appello di Venezia ha emesso dopo cinque anni e mezzo dall’evento in merito al disastro dell’AN-24 della società fantasma rumena BANAT AIR (oggi fortunatamente scomparsa dalla scena del trasporto aereo autorizzato ad operare in Italia), avvenuto il 13 dicembre 1995. L'aeromobile era in decollo dall’aeroporto di Verona-Villafranca in presenza di una forte precipitazione nevosa che ne aveva inesorabilmente compromesso le capacità di sostentamento in congiunzione con un notevole sovraccarico di peso lasciato passare da chi avrebbe avuto la potestà ed il dovere d’impedirne la partenza.
Oltre agli otto membri dell’equipaggio (rinforzato), appartenenti, come il velivolo, alla compagnia aerea ROMAVIA, perirono anche 41 passeggeri in gran parte italiani, i cui congiunti furono lasciati soli per tutti questi lunghi anni a combattere la loro battaglia per vedersi riconoscere un risarcimento equo e non l’elemosina che veniva offerta dalle assicurazioni sulla base delle polizze concordate in un ambiente extracomunitario dalla Società armatrice del velivolo e da quella che, sempre fuori C.E., lo aveva affittato.

Se nel titolo abbiamo indicato che …… finalmente giustizia (penale) è stata fatta (ma solo parzialmente) con la sentenza della Corte d’Assise di Venezia è perché intendiamo mettere in evidenza che accanto alle condanne emesse, non ci saremmo certo aspettati di vedere assolto il rappresentante della BANAT AIR a Verona, che era stato l’unico giustamente condannato nel primo grado di giudizio. Parimenti siamo rimasti stupiti dal constatare che nessuno dei responsabili dell’epoca dell’aviazione civile italiana a livello centrale, sia stato chiamato a pagare il dovuto per aver concesso che una società extracomunitaria senza una propria flotta e già con diversi precedenti di condotta pericolosa, avesse ottenuto dapprima il permesso ad operare sull’Italia in base ad una semplice documentazione cartacea (in cui si frammischiavano incerte garanzie rumene su società noleggiatrice e società noleggiante) e poi, particolarmente nel giorno del sinistro (ma precedentemente anche in altre occasioni) ad operare la linea concessa con velivoli diversi da quello pattuito (BAC 1-11), sia nel permesso di esercizio della linea stessa, sia del mezzo contrattualmente pattuito con il partner italiano (società Business-Jet italiana).

Fatte queste doverose premesse, non possiamo peraltro che dichiararci lieti per le famiglie delle vittime che con questa sentenza si sono viste riconoscere il diritto ad essere risarcite da coloro (enti e persone) che sono stati riconosciuti colpevoli dell’addebito loro contestato. Con questo primo (ahimè!) passo gli aventi diritto si dovrebbero veder spianata finalmente la strada in sede civile verso un giusto ed adeguato risarcimento del danno patito, anche perché nella sentenza penale (che ci ripromettiamo di commentare adeguatamente non appena verrà depositata), per quanto ora si sa, si trova già sancito il diritto dei parenti delle vittime ad essere risarciti non soltanto dai quattro imputati nella loro qualità di persone fisiche, ma anche dalla condanna al risarcimento inflitta al Ministero dei Trasporti ed alla Società dei servizi di handling dell’aeroporto di Verona, responsabili parimenti di disastro e di omicidio plurimo colposo, in concorso con le persone fisiche indicate.

Il reato si è configurato per le persone fisiche in base all’omessa constatazione della presentazione prima e dell’omessa verifica poi, del prescritto documento di carico e centraggio dell’aereo che fu lasciato partire con un sovraccarico del 10% superiore al peso massimo ammesso al decollo.

Questa in succinto la causale che, in concorso con il mancato sghiacciamento delle superfici portanti dell’aereo, provocò la sciagura per la quale in primo grado erano stati riconosciuti colpevoli i Piloti delle ROMAVIA (deceduti) ed il rappresentante della BANAT AIR.

Adesso a risarcire gli aventi diritto dovranno concorrere, con ben altro peso e presenza (in proporzioni che conosceremo dal dispositivo della sentenza, allorché sarà pubblicata), il Ministero dei Trasporti e la Società di gestione aeroportuale.

Speriamo che ciò avvenga in tempi che non siano biblici, come purtroppo è accaduto nel caso degli aventi diritto di un altro gravissimo incidente che colpì un gran numero di cittadini italiani, in un incidente avvenuto all’estero ben 12 anni fa.

E’ infatti del 3 aprile del corrente anno la sentenza definitiva della Suprema Corte di Cassazione in merito al ricorso con cui i rappresentanti in Italia della Compagnia Cubana de Aviaciòn cercavano d’impugnare il risultato dell’azione risarcitoria deciso dalla Corte d’Appello di Milano in favore dei famigliari delle vittime del disastro aereo avvenuto all’aeroporto dell’Avana (Cuba) il 3 settembre del lontano 1989, disastro nel quale avevano perso la vita ben 113 cittadini italiani a causa di un decollo tentato in condizioni meteo-ambientali proibitive.

La Suprema Corte è stata investita del problema in quanto la "Empresa Consolidada Cubana de Aviaciòn", già condannata a Cuba ed in Italia al risarcimento delle vittime, pretendeva di eccepire il limite di responsabilità di cui all’art. 22 della Convenzione di Varsavia sul diritto al risarcimento delle vittime di incidenti aerei, ricorrendo al disposto dell’art. 25 della medesima Convenzione.

Senza voler entrare nel dettaglio né nel merito della sentenza della Corte di Cassazione, ci limiteremo qui di seguito a rilevare che la Corte ha riconosciuta valida nel merito e nella sostanza, la sentenza della Corte d’Appello di Milano del 13 gennaio 1999 circa l’esclusione della limitazione di responsabilità del Vettore in questione, avverso la quale i legali della Compagnia Cubana ricorrevano in sede di Suprema Corte. Quello che qui preme rilevare è il fatto che con la sua sentenza la Corte di Cassazione ha completamente confermato la condanna emessa dalla Corte d’Appello di Milano con la motivazione che «i due requisiti che caratterizzano la colpa idonea ad escludere la limitazione di responsabilità sono la temerarietà della condotta del Vettore e la consapevolezza del danno derivante dai suoi atti od omissioni.»

Dunque al di là delle motivazioni e del linguaggio giuridico sui quali non s’intende disquisire in questa sede, preme invece evidenziare i due seguenti passi tecnici del dispositivo della sentenza, che, riteniamo, si commentino da soli per la loro chiarezza e lapidarietà.

Essi sono i seguenti:-

1°)- «Il giudizio di "temerarietà" della condotta risulta invero implicito nella descrizione delle modalità di svolgimento del decollo [dall’aeroporto dell’Avana] , palesemente caratterizzate da estrema avventatezza, per avere il pilota [comandante] effettuato il decollo nonostante la Torre di controllo gli avesse comunicato che era in atto una situazione di grave perturbazione atmosferica, segnalando la notevole intensità della perturbazione e del rapido variare di direzione delle raffiche di vento ed invitando il pilota a desistere o a ritardare il decollo. E si tratta di giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimità.»

2°)- «Quanto alla "consapevolezza" del rischio che nella situazione atmosferica esistente vi era la probabilità del verificarsi di fenomeni capaci di determinare una condizione di stallo dell’aereo in fase di decollo e la sua conseguente caduta, la Corte ne ha desunto la prova dalla circostanza che il pilota, effettuato il decollo, per ovviare alla situazione di stallo verificatasi dopo pochi attimi, aveva compiuto una manovra di emergenza consistente nella parziale retrazione dei flaps, che, per essere assolutamente contraria ai canoni di comportamento prescritti, non poteva essere imputata a forme di automatismo dovute all’addestramento ed all’esperienza comune, ma doveva esser stata preventivamente ideata proprio in previsione della rilevante possibilità del verificarsi di una perdita di portanza delle ali in fase di decollo. E tale operazione deduttiva risulta corretta in diritto, perché la prova avente ad oggetto uno stato soggettivo non può che essere desunta dalle circostanze obiettive nelle quali la condotta è compiuta, mentre il suo esito non è sindacabile, perché dell’argomentare del giudice del merito non vengono denunciati vizi logici.»

«Così deciso in Roma. Nella camera di consiglio delle terza sezione civile della Corte di Cassazione il 3.4.2001.»

Se letto con la dovuta attenzione, quanto sopra riportato dovrebbe far attentamente riflettere sia i Vettori che i piloti professionisti sulle possibili conseguenze delle loro azioni e decisioni …… oltre al fatto che la giustizia italiana, pur se con ritardi biblici …… riesce a rendere dovuto atto risarcitorio morale e materiale alle vittime di eventi altrimenti evitabili, solamente fosse stata applicata la dovuta perizia e prudenza!

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