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I
velivoli senza piloti dell’Aeronautica e la responsabilità del
"manovratore"
Un problema che dovrebbe essere affrontato dalla
commissione per la riforma del codice della navigazione che però
non si sa che fine abbia fatto.
del comandante Renzo Dentesano
(pubblicata su Air Press, 25 giugno 2001)
Sul n. 23 di AIR PRESS, sotto il titolo
"Una normativa tutta nuova per i velivoli senza pilota dell’A.M.",
leggo delle problematiche che vengono affrontate in comune tra la F.A.,
Palazzo Chigi, Enac ed Enav per la futura introduzione nello spazio aereo
nazionale degli UAV di prossima acquisizione. Mentre in merito ricordo
che la Gran Bretagna ha già risolto da tempo tale problematica
interna con la segregazione dei "Pilotless aircrafts" in una
vasta zona riservata del Nord-Ovest delle isole britanniche (soluzione
che pare non essere gradita in Italia), sorge dunque il problema primario
della responsabilità civile e penale riguardante l’esercizio di
tali velivoli. Ma questa volta non è certo il caso di risolvere
il problema (come fu fatto a suo tempo) con l’espediente tutto italiano
di definire gli ultraleggeri come "apparecchi" anziché
come aeromobili, tant’è vero che poi si dovette inventare un’assicurazione
per danni a terzi anche per essi ed ancora oggi le responsabilità
civili sono tuttora piuttosto nebulose, mentre per quelle penali, fino
a quando a bordo sale un "operatore umano", si sa sempre dove
andare a parare.
Infatti, mi ha molto stupito quella parte dell’articolo citato che afferma
che «i criteri di responsabilità d’impiego… individuano… come responsabile
primario l’ente che gestisce [tale mezzo],… che dovrà necessariamente
entrare negli spazi aerei nazionali ed internazionali».
Così siamo giunti alla ragione delle mie riflessioni.
Che io sappia, le leggi italiane e le norme internazionali in materia
di responsabilità penali riguardanti l’esercizio della navigazione
si rifanno sempre alla figura del comandante, inteso quale "manovratore"
del mezzo e soltanto in seconda istanza, allorché ne sia provato
il coinvolgimento a vario titolo, nei confronti dell’esercente o dell’armatore.
Orbene, su questa considerazione che, ritengo, dovrebbe dare molto da
pensare non soltanto agli enti che stanno incominciando ad occuparsene,
ma soprattutto ai ministri responsabili della difesa e dell’uso dello
spazio aereo, sarebbe ora di coinvolgere particolarmente quella famosa
commissione per le modifiche al codice della navigazione, istituita con
l’art. 13 del decreto legislativo n. 250 del 25 luglio 1997, per il recepimento
della normativa tecnica dell’ICAO. Infatti, parallelamente alla problematica
degli UAV, andrebbe finalmente risolta ed affrontata quella ben più
importante e pressante riguardante la definizione delle responsabilità
relative ai criteri di separazione degli aeromobili civili negli spazi
aerei controllati (responsabilità oggi congiuntamente spartita
fra controllori ATS e piloti dell’aeromobile), nel caso e dal momento
in cui il pilota in volo riceva una "Resolution Advisory" da
parte del sistema anticollisione di bordo (ACAS o T-CAS che sia!).
Da quando nel 1998 è diventata obbligatoria, per le norme JAR,
l’installazione a bordo degli aeromobili commerciali degli ACAS ed i piloti
italiani sono stati istruiti (ma non addestrati!) a rispondere con azione
pressoché obbligatoria ad uno di tali avvisi, i casi d’imbarazzo
operativo (fortunatamente finora) dei controllori non sono ancora sfociati
in casi di denuncie per mancata separazione a carico dei piloti, casi
che comporterebbero (nei casi più gravi) conseguenze di responsabilità
penale con risultati difficilmente ipotizzabili stante l’attuale carenza
di normativa codicistica da applicare in materia. Spero che questo mio
intervento volto a chiedere a chi di dovere di voler prendere in considerazione
questa urgente problematica, serva anche a richiamare alla realtà
di che cosa li potrebbe aspettare, in primo luogo i piloti ed i controllori
del traffico aereo e poi anche gli esercenti, i passeggeri e le cosiddette
"autorità tutorie". Infine sarebbe bene che il governo
per parte sua provvedesse a far portare a compimento quell’incarico che
il D. Leg.vo n. 250/97 ha affidato a quella commissione che da lungo tempo
è "desaparecida" per qualche occulta volontà.
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