AIRMANSHIP





I velivoli senza piloti dell’Aeronautica e la responsabilità del "manovratore"

Un problema che dovrebbe essere affrontato dalla commissione per la riforma del codice della navigazione che però non si sa che fine abbia fatto.
del comandante Renzo Dentesano
(pubblicata su Air Press, 25 giugno 2001)

Sul n. 23 di AIR PRESS, sotto il titolo "Una normativa tutta nuova per i velivoli senza pilota dell’A.M.", leggo delle problematiche che vengono affrontate in comune tra la F.A., Palazzo Chigi, Enac ed Enav per la futura introduzione nello spazio aereo nazionale degli UAV di prossima acquisizione. Mentre in merito ricordo che la Gran Bretagna ha già risolto da tempo tale problematica interna con la segregazione dei "Pilotless aircrafts" in una vasta zona riservata del Nord-Ovest delle isole britanniche (soluzione che pare non essere gradita in Italia), sorge dunque il problema primario della responsabilità civile e penale riguardante l’esercizio di tali velivoli. Ma questa volta non è certo il caso di risolvere il problema (come fu fatto a suo tempo) con l’espediente tutto italiano di definire gli ultraleggeri come "apparecchi" anziché come aeromobili, tant’è vero che poi si dovette inventare un’assicurazione per danni a terzi anche per essi ed ancora oggi le responsabilità civili sono tuttora piuttosto nebulose, mentre per quelle penali, fino a quando a bordo sale un "operatore umano", si sa sempre dove andare a parare.
Infatti, mi ha molto stupito quella parte dell’articolo citato che afferma che «i criteri di responsabilità d’impiego… individuano… come responsabile primario l’ente che gestisce [tale mezzo],… che dovrà necessariamente entrare negli spazi aerei nazionali ed internazionali».
Così siamo giunti alla ragione delle mie riflessioni.
Che io sappia, le leggi italiane e le norme internazionali in materia di responsabilità penali riguardanti l’esercizio della navigazione si rifanno sempre alla figura del comandante, inteso quale "manovratore" del mezzo e soltanto in seconda istanza, allorché ne sia provato il coinvolgimento a vario titolo, nei confronti dell’esercente o dell’armatore.
Orbene, su questa considerazione che, ritengo, dovrebbe dare molto da pensare non soltanto agli enti che stanno incominciando ad occuparsene, ma soprattutto ai ministri responsabili della difesa e dell’uso dello spazio aereo, sarebbe ora di coinvolgere particolarmente quella famosa commissione per le modifiche al codice della navigazione, istituita con l’art. 13 del decreto legislativo n. 250 del 25 luglio 1997, per il recepimento della normativa tecnica dell’ICAO. Infatti, parallelamente alla problematica degli UAV, andrebbe finalmente risolta ed affrontata quella ben più importante e pressante riguardante la definizione delle responsabilità relative ai criteri di separazione degli aeromobili civili negli spazi aerei controllati (responsabilità oggi congiuntamente spartita fra controllori ATS e piloti dell’aeromobile), nel caso e dal momento in cui il pilota in volo riceva una "Resolution Advisory" da parte del sistema anticollisione di bordo (ACAS o T-CAS che sia!).
Da quando nel 1998 è diventata obbligatoria, per le norme JAR, l’installazione a bordo degli aeromobili commerciali degli ACAS ed i piloti italiani sono stati istruiti (ma non addestrati!) a rispondere con azione pressoché obbligatoria ad uno di tali avvisi, i casi d’imbarazzo operativo (fortunatamente finora) dei controllori non sono ancora sfociati in casi di denuncie per mancata separazione a carico dei piloti, casi che comporterebbero (nei casi più gravi) conseguenze di responsabilità penale con risultati difficilmente ipotizzabili stante l’attuale carenza di normativa codicistica da applicare in materia. Spero che questo mio intervento volto a chiedere a chi di dovere di voler prendere in considerazione questa urgente problematica, serva anche a richiamare alla realtà di che cosa li potrebbe aspettare, in primo luogo i piloti ed i controllori del traffico aereo e poi anche gli esercenti, i passeggeri e le cosiddette "autorità tutorie". Infine sarebbe bene che il governo per parte sua provvedesse a far portare a compimento quell’incarico che il D. Leg.vo n. 250/97 ha affidato a quella commissione che da lungo tempo è "desaparecida" per qualche occulta volontà.

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