Il caso Concorde e la sua inchiesta.
(di Renzo Dentesano)
La relazione finale dell’inchiesta sulla caduta del
Concorde, avvenuta il 25
luglio 2000 mentre decollava dall’aeroporto parigino di Roissy,
ha rivelato il conflitto tra esigenze giudiziarie e quelle della sicurezza
del volo esistente anche in Francia oltre che in Italia, da noi esaltate
dalle polemiche sorte a seguito dell’affidamento dell’inchiesta della
Magistratura allo stesso Investigatore incaricato dall’A.N.S.V.
per l’investigazione in merito alla collisione sulla pista dell’aeroporto
di Linate del 8 ottobre 2001.
La pubblicazione della relazione sull’incidente del
Concorde, avvenuta in data
16 gennaio 2002 a cura del Bureau d’Enquetes
Accidents (BEA) francese ha fornito l’opportunità
all’Air Accident
Investigation Branch (AAIB) della Gran Bretagna di dichiarare formalmente
la propria insoddisfazione nei riguardi del procedimento investigativo
gestito dalla Autorità dell’Aviazione Civile
francese, in quanto Stato contraente dell’I.C.A.O. nel quale è accaduto
l’evento oltre che co-produttore del velivolo
commerciale supersonico.
E’ bene chiarire subito che sebbene la citata insoddisfazione
abbia assunto la forma di una vera e propria denuncia di dissenso, che è stata allegata alla relazione conclusiva della BEA da parte
dell’AAIB, quest’ultima conviene pienamente
sulle cause basilari indicate nel resoconto francese.
Il dissenso in questione consiste tutto in un contrasto culturale, o, meglio ancora, in un distinguo tecnico-giuridico
che ha origine proprio nei due diversi modi di concepire il diritto:-
quello di “common law”,
tipico della mentalità giudiziaria anglosassone e quello di “civil law”, comune a tutti i Paesi che hanno alla loro base
giuridica in Codice Napoleonico.
Infatti il problema sul quale esiste da sempre il contrasto
tra queste due differenti concezioni del diritto consiste nella procedura:-
nel caso particolare nel modo
in cui il sistema giudiziario francese ha interferito – a parere
degli inglesi – fin dall’inizio dell’investigazione al riguardo del
procedimento, che l’ente britannico ritiene debba consistere, come
punto di partenza, nella raccolta di tutte
le evidenze tecniche e delle informazioni operative, effettuata esclusivamente
dagli specialisti d’investigazioni aeronautiche. Solo una volta
che l’investigazione tecnica sul
campo sia completata, la concezione inglese rappresentata dall’AAIB,
ritiene che il sistema giudiziario sia poi meglio in grado di agire,
essendo fornito delle evidenze tecniche così ricavate.
I rappresentanti britannici presso la commissione
d’inchiesta aeronautica non avevano nascosto la propria insoddisfazione
già a partire dai primi momenti dell’investigazione sulla caduta del
Concorde. A novembre del 2000 le Autorità aeronautiche britanniche
avevano già biasimato l’intervento dell’Autorità giudiziaria francese
in quanto stava di fatto ritardando l’accertamento
dei fatti. A quel tempo, il contrasto consisteva sulla situazione
creatasi sul luogo dell’evento e soprattutto nell’aviorimessa nella
quale erano stati raccolti i relitti dell’aereo, luoghi nei quali
l’Autorità giudiziaria francese, non essendo minimamente specializzata
in materia, non riusciva a discernere che cosa potesse essere significativo ed importante da ciò che non
lo era, in quanto gli ufficiali di polizia giudiziaria stavano lì
ad attendere solamente che un Investigatore specializzato, appartenente
all’inchiesta tecnica, dimostrasse un qualche interesse per una qualsiasi parte del relitto per poter
intervenire. Solo allora i gendarmi intervenivano a catalogare il
pezzo quale parte di potenziale evidenza per il sinistro
e quindi lo prendevano sotto custodia, rimuovendolo dalla scena del
relitto o dalla ricostruzione di quest’ultimo,
allo scopo dichiarato di conservarne
l’integrità con valore di prova e/o per esami di laboratorio non meglio
specificati.
Questo modo di fare ovviamente bloccava la possibilità
di procedere con l’investigazione tecnica e ciò fino a quando l’Autorità
giudiziaria non avesse terminato di indagare
segretamente per proprio conto su qualsiasi parte identificata come
significativa del relitto.
Di fronte a questa situazione che letteralmente sbalordiva
gli investigatori britannici, la controparte francese del BEA si dimostrava
molto flemmatica, al punto da non cercare neppure di spiegare o di
giustificare questo modo autoritario di procedere, probabilmente perché
gli investigatori francesi accettavano il fatto
che il procedimento giudiziario avesse il
diritto di agire, come in effetti stava facendo!
Nel proprio atto
di dissenso i rappresentanti dell’AAIB hanno preteso di verbalizzare
il fatto che, in almeno due
distinti aspetti dell’investigazione, essi avrebbero agito in
modo ben diverso, basando maggiormente
il proprio lavoro investigativo su prove ed accertamenti piuttosto
che su teorie scientifiche, seppur alla fine risultate valide.
Dunque, questo è stato uno dei maggiori problemi creati
dalla forzata limitazione all’accesso dei reperti, in
quanto ha messo in luce quali erano le maggiori differenze
di stile investigativo, pur se alla fine non hanno materialmente determinato
un ostacolo alla determinazione delle cause
del disastro, ma sicuramente hanno causato un deplorevole ritardo.
Ma quello che qui più importa rimarcare, come del
resto molto decisamente ha messo in evidenza
la denuncia dell’AAIB allegata alla relazione finale d’incidente pubblicata
dalla BEA ed inviata all’ICAO, sono quei specifici fatti commessi
che i rappresentanti dell’AAIB ritengono sia state delle vere e proprie
trasgressioni da parte del procedimento
tecnico-giudiziario francese nei confronti delle disposizioni dell’Annesso 13 della Convenzione di Chicago sull’Aviazione
Civile Internazionale, Convenzione della quale anche la Francia
è Paese contraente!
Ricordiamo che l’Annesso 13 stabilisce le norme uniformi e le specificazioni/procedure tecniche per l’investigazione degli incidenti
su scala mondiale, salvo che lo Stato del paese di
accadimento non abbia notificato all’ICAO le differenze
della propria normativa nazionale rispetto alle norme dell’Annesso 13.
Dunque la motivata contestazione sollevata dall’AAIB
riguarda il rifiuto opposto dall’A.G. francese
di consentire il libero accesso alle evidenze agli Investigatori di un’Agenzia che, stando alle norme dell’Annesso
13, avevano il pieno diritto di esaminarle, particolarmente nel caso specifico del Concorde,
caso in cui l’aeromobile incidentato è stato progettato e certificato in comunione dai due Paesi coinvolti. Si
pensi che neppure per quanto riguarda i motori, progettati, costruiti
e certificati in Gran Bretagna, l’AAIB ha avuto il permesso di esaminarne
le evidenze.
Comunque, il problema denunciato consiste principalmente nel
prendere in considerazione che
cosa l’investigazione tecnica degli incidenti debba fare concretamente:-
il suo compito dovrebbe in effetti esser quello di scoprire che cosa
sia accaduto all’unico scopo di prevenirne la reiterazione! Gli Investigatori
tecnici non sono incaricati di indicare i colpevoli e devono cercare
unicamente di stabilire una o più cause probabili responsabili dell’evento!
Di contro, il processo giudiziario è prudente e lento,
in quanto i verdetti possono venir ribaltati
da eccezioni procedurali.
Ciò è incompatibile con l’indagine tecnica, per la
quale la sicurezza è a repentaglio,
in quanto, fin dall’inizio dell’investigazione il compito più importante è quello di scoprire
qualsiasi cosa sia andata storta, in modo che gli operatori di
quel tipo di velivolo possano, ad esempio, esser avvertiti di ispezionare
una specifica componente oppure di cambiare una procedura
Qualsiasi sistema nazionale d’investigazione degli
incidenti che precluda l’opportunità d’una
pronta individuazione di qualsiasi possibile causa pone gli utenti
del trasporto aereo (e perfino gli abitanti delle zone sorvolate)
in una situazione di rischio ingiustificato a causa della lentezza
d’un procedimento d’indagine che dovrebbe scoprire al più presto qualsiasi
difetto potenzialmente pericoloso nell’aereo o nel sistema dell’aviazione
civile.
Nel caso del Concorde
una situazione potenzialmente molto pericolosa è stata evitata dalla
drastica decisione, assunta di fronte ai ritardi provocati
dalla Magistratura, di mettere a terra tutta l’intera piccola flotta
di un tipo avveniristico di aeromobile da trasporto. Ma, qualora fosse
precipitato un aereo commerciale costruito da Boeing
o da Airbus Industrie, cioè un tipo di
velivolo del quale migliaia di esemplari vengono esercìti
su scala mondiale, allora la decisione di fermare tutti gli aerei
non sarebbe stata così facile e qualsiasi ritardo nel determinare
le cause di in incidente avrebbe potuto mettere a rischio milioni
di persone.
Dunque, qualsiasi atteggiamento, pur legale, ma che
vada contro la speditezza dell’investigazione tecnica degli incidenti
aeronautici è un fatto
altamente negativo per la sicurezza del volo!
A questo proposito può essere indicativo l’episodio
della caduta del B-737 della Silk Air in
Indonesia, per il quale l’investigatore governativo incaricato dell’inchiesta
s’è rifiutato di indicare la causa probabile in
quanto ha unilateralmente deciso che non
poteva esserci una “sentenza” (cosa che l’ICAO non s’è mai sognata
di chiedere agli Stati membri) in
quanto non v’era stata alcuna evidenza con valore di prova legale
! Costui non aveva capito proprio nulla delle norme dell’ICAO!
La recente autorizzazione da parte dell’Assemblea
al Consiglio dell’ICAO ad istituire delle norme
comuni per la verifica della vigilanza attuata dagli Stati contraenti
in materia di sicurezza del volo segna l’inizio d’un’accettazione
globale da parte degli Stati firmatari della Convenzione di
Chicago che non potrà più essere ignorata da nessuno. Così l’ICAO
è ora pienamente autorizzata ad avere una propria presenza nei procedimenti
investigativi allo scopo di garantire che gli Stati contraenti basino
effettivamente le proprie procedure investigative sulle norme dell’Annesso
13.
Quest’ultimo riferimento sta a significare
che il paragrafo 27 del Capitolo 5 dell’Annesso 13, già in vigore
fin dal 1994 con lo status di
recommended practice, dal 1°
gennaio 2001 è divenuto una nuova
norma uniforme (standard internazionale), in quanto adottato nella
nuova forma dal Consiglio dell’Organizzazione. Tale paragrafo prevede
ora come regola la partecipazione ad un’investigazione
da parte d’uno Stato i cui cittadini siano
rimasti coinvolti in un disastro aereo avvenuto in un altro Stato
contraente. Questo emendamento, emesso dal Consiglio dell’ICAO con
approvazione unanime degli Stati contraenti, è entrato definitivamente
in vigore a partire dal 1° novembre 2001.
Ed ecco, in sunto, il nuovo testo:- «Il Rappresentante
accreditato dello Stato i cui cittadini siano rimasti vittime o gravemente
feriti ed i relativi esperti hanno il diritto di veder riconosciuto
dallo Stato in cui è accaduto l’evento la
concessione a poter:
·
ispezionare
la scena dell’incidente;
·
accedere
alle informazioni fattuali;
·
partecipare
all’identificazione delle vittime;
·
presenziare
alle interviste dei superstiti della medesima cittadinanza;
·
ricevere
copia della relazione finale.»
Oltre a questo nuovo standard, è da notare che nell’agosto
del 2001 ha potuto comunicare quanto segue:-
«Nel quadro
del Programma I.A.S.A. dell’ICAO
è stata ricevuta la proposta di ampliare le visite ispettive (audits)
condotte dagli Ispettori dell’Organizzazione a due ulteriori materie
- il Controllo del Traffico Aereo e gli Aerodromi (Annessi 11 e 14)
– entro il 2004 e di studiare la possibilità d’estendere tali ispezioni
anche alla materia dell’investigazione degli incidenti e mancati incidenti
(Annesso13).»
Fin qui le buone notizie che ci giungono dall’Organizzazione
dell’Aviazione Civile Internazionale, del cui trattato istitutivo
siamo fin dal 1956 uno Stato contraente,
ma purtroppo ben poco adempiente
delle norme contenute nei relativi Annessi tecnici. Se, come sembra
dalle affermazioni rilasciate dall’ENAC, abbiamo superato l’ispezione
condotta nel 1999-2000 dall’ICAO sull’Amministrazione dell’Aviazione
Civile nazionale, pare altrettanto vero che l’esame sia stato superato
sulla base della promessa da parte italiana di ottemperare oltre che
a tutte le raccomandazioni rivolteci anche a tutte le norme contenute negli Annessi. Cosa
che finora non s’è proprio verificata se è vero che solo ai primi
di luglio del corrente anno il Ministro responsabile ha provveduto
a reinsediare l’ennesima nuova Commissione
per il recepimento degli Annessi dell’ICAO
sulla base del disposto di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo
n. 250 del 25 luglio 1997, istitutivo appunto dell’ENAC stessa.
Se dopo un lustro nemmeno il Ministro competente è riuscito ancora a smuovere la burocrazia nazionale, temo
che al ritorno degli Ispettori dell’ICAO per il prossimo audit
(prevedibile a non lunga scadenza) sullo stato di ottemperanza dell’Italia
alla normativa ICAO ci riserverà una bella bocciatura, con le conseguenze
internazionali del caso!
Roma,
17 agosto 2002