Abbiamo ricevuto molte email
da parte di dipendenti e funzionari ENAC che condividono in pieno i
discorsi su alcune circolari dell’Ente, riguardanti le funzioni delle
Direzioni d’aeroporto, che il Com.te Renzo
Dentesano sta reiteratamente proponendo ai
lettori del nostro sito.
L’associazione ANATA e il sindacato SULTA ci hanno chiesto spesso di pubblicare le loro istanze a riguardo
e lo facciamo di nuovo con queste lettere che dimostrano quanto l’argomento
sia di scottante attualità.
(gli autori
di airmanshiponline.com)
CON AGOSTO A VENEZIA VANNO IN FERIE ANCHE LE
EMERGENZE
Nel più generale processo di riforma dell’aviazione civile
italiana, che vede approssimarsi una profonda e, a nostro avviso ingiustificata,
rivoluzione nella ripartizione ed organizzazione dei ruoli negli scali
italiani, è nostra intenzione continuare l’opera di informazione sul
reale stato delle cose per quanto attiene all’attività di ENAC negli
aeroporti italiani in concomitanza alla ristrutturazione in corso, fornendo
nuovo materiale di riflessione sull’operato di tale Ente e dei suoi
più rappresentativi funzionari. Va comunque
premesso che quello che succede a Venezia, per quanto tale Direzione
Circoscrizionale Aeroportuale sia guidata da un Direttore particolarmente
“attivo”, non può essere ingiustamente accreditato alla sola
responsabilità dello stesso, ma bensì la responsabilità di ogni direttiva
presa da una qualsiasi delle Direzioni territoriali va doverosamente
distribuita in maniera equa fra un Direttore di aeroporto, un
responsabile delle Circoscrizioni territoriali ed un Direttore
Generale, che puntualmente vengono informati di ogni nuovo atto.
Sulla base di tale dovuta precisazione si riportano gli ultimi
fatti, di una gravità a dir poco inaudita.
Riassumendo brevemente gli accadimenti dell’ultimo anno,
si può dire che a fronte della rinnovata esigenza di riformare il mondo
dell’aviazione civile anche a seguito della notevole spinta conseguente
ai tragici eventi dell’ottobre del 2001, si è scatenata la corsa alle
disquisizioni su quale assetto dare a tale variegato mondo dal punto
di vista normativo e quindi, di conseguenza, anche da quello organizzativo.
Il risultato di tali discussioni ha portato all’affermazione per ENAC
del ruolo di autorità dell’aviazione civile, ma nel contempo all’interno
dello stesso ENAC è partito un processo di spogliazione di ogni sua
effettiva capacità di controllo sugli scali, a favore di una maggior
libertà d’azione dei Gestori privati. Le teorie a supporto di tale indirizzo
sono state molteplici.
Si è affermato che i presidi operativi ENAC sul territorio
(in particolar modo gli Uffici Controllo Traffico) sono inefficienti,
quindi è meglio sopprimerne il maggior numero, delegando ai pochi presidi
“strategici” rimasti, delle capacità autorizzatorie
fittizie (e qui ci si riferisce alle famose autorizzazioni
via fax contenute nel testo della circolare APT08B che a settembre
forse avremo il piacere di veder cancellata dal TAR del Lazio su ricorso
promosso da SULTA).
Al posto dei presidi territoriali e del personale operativo
in essi applicato, si è proposto un più efficace
e moderno utilizzo di un team ispettivo, che una tantum visiti
aeroporti e vettori, e verifichi il rispetto dei “parametri di qualità”
degli stessi (?), come se la vita di un aeroporto potesse superficialmente
riassumersi nella verifica di non meglio precisati parametri di qualità (relativi magari agli stessi eventi per i quali
gli addetti al traffico spesso hanno segnalato alla propria Direzione
delle evidenti carenze di gestione, senza che sovente siano stati presi
degli adeguati provvedimenti da parte della Direzione stessa).
A Venezia poi, una delle direzioni circoscrizionali più attive
in quest’ottica, le cose sono ancora più spinte.
Senza aspettare disposizioni omogenee per tutti gli aeroporti di Italia,
come dovrebbe essere, visto che sul territorio italiano dovrebbero
vigere le stesse leggi, il Direttore di Venezia ha puntato diritto alla
eliminazione degli Uffici Traffico e senza indugiare ha affidato tutte
quelle attività che prima costituivano parte essenziale delle mansioni
del personale operativo di ENAC, alla Società di Gestione, la SAVE.
In conseguenza di questa cessione indiscriminata, a distanza
di poco più di un mese, hanno già cominciato ad emergere le prime gravi
irregolarità in merito ad una questione tanto delicata quale la gestione
delle emergenze, che forse proprio in questo momento dovrebbe essere
una delle tematiche da affrontare con la maggior cura (anche solo per
una forma di rispetto morale nei confronti delle vittime recenti), dopo
gli incidenti avutisi e le conseguenti raccomandazioni da più parti
ad una maggior attenzione nei confronti dei piani di emergenza aeroportuale.
Nulla di tutto ciò.
Come verrà ampiamente descritto
in seguito, a Venezia viene affidata per ordinanza del Direttore di
aeroporto la totale gestione delle emergenze al Gestore, che però afferma,
per voce dei suoi rappresentanti di scalo, di non essere preparato a
farlo (e forse, aggiungiamo noi, non ha nessuna intenzione di accollarsi
una tale responsabilità).
Da questa incauta gestione estiva
cosa se ne può quindi dedurre; intanto sicuramente che a Venezia, mentre
il Direttore se ne è ritornato tranquillamente in ferie (l’11 agosto
e quindi a posteriori della informativa relativa alla mancanza di un
soggetto che gestisca le emergenze aeroportuali) senza che la questione
sia risolta, se succede un’emergenza, non si sa quale sia
il soggetto deputato a gestirla, provocando tale stato di cose
da una parte un grosso pericolo e da un’altra un grave imbarazzo in
cui viene posto il personale che si trova da tempo a dover “interpretare”
fumose disposizioni di servizio su temi assai delicati.
Ma spingendo la conclusione un po’ più a fondo, forse se
ne può trarre anche che il livello di responsabilità di chi è deputato
alla direzione di ENAC, e non solo a livello locale, è molto basso e
tale da indurre a pensare che, a prescindere dalla bontà di una riforma
dell’aviazione civile, i risultati futuri non potranno che essere negativi.
Si allega di seguito l’informativa fatta da RSA SULTA – ENAC
Venezia in data 2 agosto 2002, ed inviata per conoscenza alla Prefettura
di Venezia.
A tutt’oggi possiamo registrare come unica conseguenza di tale atto,
la risposta della Prefettura datata 7 agosto 2002 ed inviata al Direttore
di aeroporto di Venezia e al Presidente SAVE, in cui “…si richiama
l’attenzione della S.V. per gli interventi ritenuti opportuni…”,
mentre ancora il pericoloso dubbio su chi debba seguire una eventuale
emergenza a Venezia non è stato risolto.
RSA SULTA – ENAC Venezia
Questa è la lettera inviata
dalla rappresentanza del SULTA - ENAC di Venezia a vari enti dell’ A.C. e alla Prefettura di Venezia
Tessera, 2 agosto 2002
In data 1 AGOSTO 2002 dal collega del turno smontante, Sig. Doz, durante il consueto passaggio
di consegne, si è appreso, con estremo stupore, che l’aeroporto Marco
Polo di Venezia non risulta più avere un referente ufficiale per quanto
riguarda la gestione del piano di emergenza.
Ma andiamo per ordine nel chiarire le premesse che hanno
portato alla situazione che si va di seguito a descrivere.
L’ordinanza 17/99 del 16 novembre 1999 a firma Ing. Valerio Bonato ORDINA:
- il primo giorno di ogni mese – nella fascia oraria 02.00/03.00
ora locale o comunque tra la partenza e l’arrivo del volo postale
– alla effettuazione della prova mensile del piano di emergenza
- il briefing e il de-briefing a premessa e a conclusione
della simulazione in parola
- la prova a carattere esclusivamente
formativo, educativo ed interno all’aeroporto comportando quindi solo
l’informazione, non l’attivazione, degli Enti esterni aeroportuali.
Il modulo di prova sarà a cura dell’Ufficiale
di Controllo Traffico in turno …
L’ordinanza 5/2001 del 24 gennaio 2001 a firma Ing. Valerio Bonato ORDINA:
- l’istituzione di unità di crisi operativa
costituita da SAVE, ENAV, AOC e coordinata dall’Ufficio Controllo
Traffico
- il conferimento a detta unità del mandato di
conferma dell’eventuale decisione di non agibilità temporanea della
pista di volo, stimandone cause, durata e azioni risolutive da intraprendere
- il coordinamento di tutte le conseguenti operazioni,
fino a ripristino certificato di agibilità, in capo a SAVE.
L’ordinanza 22/02 del 28 giugno 2002 a firma Ing. Valerio Bonato ORDINA:
acquisite a regolamento aeroportuale le Linee
Guida Piano di Emergenza Aeroportuale di cui alla Procedura Operativa
AGA 03 del 18 marzo 2002, che prevede:
- tre fasi di riferimento quali:
- conoscenza e comunicazione in cui di norma il ruolo preponderante
è assegnato al sistema ATS con il compito di portare agli agenti
del soccorso l’immediata notizia dell’emergenza o incidente
- soccorso, i cui attori principali sono,
almeno nella primissima fase, il distaccamento dei Vigili del Fuoco
e il Nucleo Sanitario
- post-soccorso comprendente l’assistenza
dei Passeggeri incolumi, ai loro familiari presenti, l’adozione
dei necessari provvedimenti aeronautici, ecc.
- tra le fasi b) e c) di cui al punto precedente, individuata
nel Gestore Aeroportuale una posizione di SNODO OPERATIVO
in cui il Gestore, massimo conoscitore delle potenzialità e della
organizzazione aeroportuale, si pone come raccordo in situ tra le necessità del soccorso e le risorse dello
scalo; ciascun altro attore, nella fase del soccorso, assumendo la
responsabilità tecnica del proprio intervento;
- al Direttore dell’Aeroporto, l’adozione delle iniziative
che assicurino il buon funzionamento del Piano in termini di pianificazione
o esercitazione e gli eventuali provvedimenti correttivi.
L’ordinanza 35/02 del 9 luglio 2002 a firma Ing. Valerio Bonato ORDINA:
- ogni qual volta, nel Libro delle Ordinanze,
ricorre la dizione “Ufficio Controllo Traffico” la relativa incombenza
è da ritenersi in capo alla Società di Gestione
- detta interpretazione da adottarsi in riferimento:
-
all’attivazione dei piani di emergenza
-
all’attuazione sistematica delle procedure operative
-
al coordinamento delle eventuali Unità di Crisi Operative
- la presente interpretazione, immediatamente
generale ed esecutiva
A conferma inequivocabile di quanto sopra elencato, e cioè della precisa volontà di trasferire al Gestore aeroportuale
la completa supervisione nella gestione delle emergenze e di ogni attività
ad esse connessa, in sede di contrattazione decentrata il giorno 8 luglio
2002, è stato redatto un verbale nel quale è riportato e controfirmato
dalla parte pubblica (il direttore di aeroporto Ing.
Valerio Bonato) quanto di seguito riportato:
“Su espressa richiesta di chiarimento formulata dalle Parti Sociali,
viene precisato dalla Parte Pubblica che tutti gli adempimenti a carico
dell’Ufficio Controllo Traffico previsti dai piani di emergenza in vigore,
devono intendersi attribuiti alla Società di Gestione, a far data dal
presente verbale.”
Nel rapporto al Direttore inoltrato dal Capo Addetto al Traffico
Sig. DOZ in data 1 agosto 2002, viene riportato quanto segue:
“Ore 23.20. Facendo seguito a precedente telefonata a SAVE
Safety, in merito alla prova di emergenza
mensile, la stessa faceva sapere di non essere in grado di effettuare
alcun che, per mancanza di disposizioni in merito. Successivamente
il referente SAVE, il Responsabile di Servizio Sig.
Carraretto, faceva sapere che come SAVE, in mancanza di norme,
procedure, logistica, non sono in grado di gestire il coordinamento
delle emergenze aeroportuali, e tanto meno la prova di emergenza. Preso
atto della situazione, questo Ufficio organizzava la prova, secondo
il canone antecedente i provvedimenti di esclusione adottati da ENAC
Venezia.
In sede di briefing, ai rappresentanti degli Enti, veniva rappresentata l’anomalia di tale convocazione, dettata
dalla contingenza dell’impossibilità SAVE di dare attuazione alle procedure
connesse con le Emergenze Aeroportuali.
I colleghi montanti sono stati opportunamente informati sullo
stato di fatto in merito alla gestione delle emergenze aeroportuali,
all’Aeroporto di Venezia.”
Della situazione anomala verificatasi sono stati messi a
conoscenza in sede di briefing dal Sig. Doz, come riportato nella documentazione allegata al rapporto
compilato dallo stesso:
·
il rappresentante di scalo SAVE
·
il Capo Turno Polizia
·
il Capo Turno VVFF
·
il medico in turno del Pronto Soccorso aeroportuale
·
i rappresentanti in turno di Safety SAVE
interessati dalle procedure previste dal piano
di emergenza secondo la vecchia modalità.
A fronte della situazione descritta di estrema confusione,
sia da parte ENAC Venezia sia da parte privata (SAVE), nonché di elevato
rischio, si manifesta il forte disagio provato nell’apprendere che
in caso di emergenza nell’aeroporto Marco Polo di Venezia, non
vi sia più un soggetto accreditato alla gestione di tale delicata incombenza.
Di conseguenza si ritiene necessario un urgente intervento
atto a risolvere tale pericoloso stato delle cose, affinché vengano
ad evitarsi sovrapposizioni di ruoli o peggio ancora l’assenza di una
supervisore nella gestione di un eventuale futuro evento emergenziale.
Per il personale operativo dell’Ufficio Traffico di Venezia,
infatti, continuare nel modus operandi precedente
significherebbe, allo stato delle cose, violare delle ordinanze emesse
dalla Direzione ENAC di Venezia, ma d’altro canto ignorare l’eventuale
supervisione di una reale emergenza potrebbe condurre ad una ben più
grave responsabilità penale.
RSA SULTA - ENAC Venezia
In precedenza la Segreteria Nazionale del SULTA
aveva inviato questa lettera alla Direzione Generale dell’ENAC:
OGGETTO : Applicazione circolare
APT – 08B
Con riferimento alla circolare ENAC APT – 08B del 1° marzo
2002, avente ad oggetto le “Procedure operative per l’applicazione degli
articoli 801 e 802 del codice della navigazione in
relazione alle attribuzioni delle Direzioni di aeroporto e dei
pertinenti uffici operativi”, preme sottolineare le incongruenze
normative in merito all’applicabilità della stessa ed alle previsioni
legislative in ordine ad eventuali responsabilità dei soggetti coinvolti.
Riferendosi all’espressa previsione normativa, l’art. 801
del Codice della Navigazione, così come modificato dalla L.
213/1983, dispone sotto la rubrica “Formalità
anteriori alla partenza” la previsione della possibilità di effettuare
una visita di controllo all’aeromobile, da parte del Direttore dell’aeroporto,
qualora lo ritenga necessario. L’art. 802 dello stesso Codice prevede,
invece, che “il Direttore dell’Aeroporto
non può autorizzare la partenza dell’aeromobile se l’esercente
non ha adempiuto a tutti gli obblighi imposti dalle norme di polizia
e per la sicurezza della navigazione”, includendo tra gli stessi
obblighi anche quelli relativi a norme sanitarie e doganali.
L’innovazione apportata dalla circolare APT – 08B, si attua
mediante il riconoscimento della necessità di “snellire” le procedure
relative ai controlli di cui agli artt.
801 e 802 del Codice della Navigazione, sostenendo che, stante i sempre
maggiori controlli che si vengono affermando anche in ambito internazionale,
relativamente al rilascio dei necessari titoli autorizzativi
ovvero delle licenze, atteso che le previste forme di certificazione (Certificato Operatore Aereo - COA), vengono richieste dalle Autorità Aeronautiche
ed in Italia, quindi, dall’ENAC stessa anche a garanzia di professionalità
e competenza ad operare, “occorre
evidenziare che i controlli di cui agli artt.
801 e 802 del Codice, non possono che inserirsi, senza sostituzioni
o duplicazioni, nel più vasto ambito dei controlli e delle ispezioni
già effettuati da personale tecnico ed ispettivo sulla base della
normativa tecnico – operativa di matrice anche internazionale,
limitandosi preferibilmente ad aspetti essenzialmente documentali
secondo criteri generali di campionatura, ed utilizzando al massimo
le potenzialità messe a disposizione dalla tecnologia informatica”.
I riferimenti contenuti nella Circolare dell’ENAC a giustificazione
dello “scavalcamento” delle norme legislative contenute nel Codice,
non possono essere riconosciuti idonei a modificare la normativa vigente,
stante, come nel caso della stessa Circolare, la loro natura di atti
interni, che non possono in alcun caso sostituirsi né derogare a norme
legislative attributive di funzioni e responsabilità in capo a determinati
soggetti.
La disposizione del Direttore dell’ENAC, infatti, non essendo
supportata da alcuna modifica relativamente alla legislazione corrente,
non solleva assolutamente i singoli dipendenti dalle responsabilità
connesse alle funzioni loro attribuite.
La Circolare, quand’anche potesse essere ritenuta atta a
derogare le norme previste dal Codice della
Navigazione e dai summenzionati mansionari,
effettua un salto logico nell’attribuire, da una parte, nuove funzioni
al gestore aeroportuale, riconoscendo, però, nello stesso testo la continuità
di responsabilità in capo all’ENAC (e dunque ai soggetti di cui alla
previsione normativa) in merito al sistema di controlli ed all’eventuale
diniego di autorizzazione alla partenza nei casi di cui all’art. 802.
A conferma di quanto affermato, bisogna fare riferimento
alle statuizioni contenute nella sentenza della Corte d’Appello di Venezia
relativamente al disastro aereo avvenuto a Verona nel dicembre 1995.
La stessa sentenza non esclude, infatti, la responsabilità
del Direttore dell’aeroporto e dell’addetto al traffico aereo, anche
in presenza di un eventuale controllo effettuato dal gestore
aeroportuale.
Per tutte queste motivazioni ed anche per l’inefficacia di
un controllo che si verrebbe ad identificare con un mero controllo formale
della documentazione prodotta dal gestore aeroportuale, stante la tuttora
permanente responsabilità in capo agli originari esercenti i controlli
relativi, questa Circolare si pone come avulsa dal contesto normativo
vigente e come assolutamente inadatta a dettare una nuova disciplina
della materia, pertanto, ritenendo illegittima tale circolare, gli addetti
al traffico declinano ogni responsabilità per eventuali incidenti derivati
dalla mancata effettuazione dei controlli che l’ente gestore avrà arbitrariamente
deciso di omettere.
Fiumicino, 15 luglio 2002
Segreteria Nazionale S.U.L.T.A.
Infine siamo
stati invitati a proporre il testo del ricorso al TAR del Lazio effettuato
dai rappresentanti legali di dipendenti ENAC dell’aeroporto di
Fiumicino riguardo alla ormai famigerata circolare APT 08B.
AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
RICORRONO
-
F. C.; O. M.; F. T.; V. S.;
tutti
elettivamente domiciliati in Roma, Viale Carso 23, presso lo studio legale degli Avv.ti Arturo Salerni, Maria Rosaria Damizia e Mario Antonio
Angelelli, che li rappresentano e difendono
giusta procura a margine del presente atto;
CONTRO
l’ENAC – Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, in persona
del legale rappresentante p.t., domiciliato
presso la Direzione Generale, in Roma, Via di Villa Ricotti 42;
l’ENAC – Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, in persona
del legale rappresentante p.t., domiciliato
presso l’Avvocatura dello Stato in Roma, via dei Portoghesi 12;
E NEI CONFRONTI DI
Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, nella persona del Ministro p.t., domiciliato presso l’Avvocatura dello Stato, in Roma, via
dei Portoghesi 12;
Presidenza del Consiglio dei Ministri,
nella persona del Presidente p.t., domiciliato presso l’Avvocatura dello Stato, in Roma, Via
dei Portoghesi 12;
PER L’ANNULLAMENTO
dell’Ordinanza
11/2002 emessa dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile – Circoscrizione
Aeroportuale di Roma Fiumicino, a firma del Direttore dell’Aeroporto
“Leonardo da Vinci”, in data 24 giugno 2002, in vigore dal 1° luglio
2002, che recepisce e rende applicativa la circolare APT – 08B a firma
del DG dell’ENAC, nonché di ogni altro atto comunque connesso, sia esso
presupposto, intermedio, conseguente e/o applicativo, anche se non conosciuto
dal ricorrente.
* * * *
In
ordine alla legittimità attiva dei ricorrenti si consideri quanto segue.
Le
mansioni rivestite rispettivamente dai sigg. F.C., O.M. e F.T. dipendenti dell’ENAC
_ Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, con la qualifica, il primo,
di addetto al traffico aereo e, gli altri, di capo addetto al traffico
aereo, evidenziano come gli stessi siano direttamente interessati agli
effetti derivanti dall’applicazione dell’Ordinanza dell’ENAC, qui di
seguito impugnata, che si pone come lesiva delle loro personali posizioni.
L’Ordinanza,
infatti, limitando l’operatività connessa alle qualifiche rivestite
da ciascuno dei ricorrenti attribuisce ad altri soggetti le competenze
riservate per legge all’addetto ed al capo addetto al traffico aereo,
mantenendo, però, inalterata la responsabilità sia civile che penale
attribuita gli stessi, in virtù della funzione di garanzia connessa
alle mansioni di polizia svolte con riferimento alla sicurezza del traffico
aereo.
Il
sig. V.S., invece,
è legale rappresentante del SULTA, Sindacato Unitario dei Lavoratori
del Trasporto Aereo, sindacato aderente alla Confederazione Unitaria
di Base (C.U.B.), da anni impegnato nell’affermazione del principio
cardine della piena titolarità per i lavoratori dei diritti essenziali,
tra cui la sicurezza e la tutela dei diritti personali irrinunciabili
cui sicuramente è da ricondurre la piena disponibilità di procedure
che possano implicare una responsabilità sia civile che, a maggior ragione,
penale del dipendente;
PREMESSO CHE
in data
01.03.2002 è stata pubblicata la circolare APT – 08B a firma del Direttore
Generale dell’ENAC – Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, la quale
aveva ad oggetto le “Procedure
operative per l’applicazione degli artt. 801
e 802 del codice della navigazione in relazione alle
attribuzioni delle Direzioni di aeroporto e dei pertinenti uffici operativi”,
recepita dall’ordinanza 11/2002 del Capo della Circoscrizione Aeroportuale
di Roma – Fiumicino, che ha conferito alla stessa
operatività ed esecutività per quanto riguarda l’aeroporto di
Roma, “Leonardo da Vinci”.
L’ordinanza
11/2002 presentemente impugnata, prevede all’art.1
che “per tutti i voli in servizio
di trasporto pubblico di linea, charter, aerotaxi e comunque
per i quali la normativa vigente lo richieda, in partenza dall’aeroporto
“Leonardo da Vinci” di Roma – Fiumicino, è confermata l’obbligatorietà
della elaborazione del piano di carico (load
– sheet), alternativamente da parte : 1. Del comandante dell’aeromobile;
2. Del vettore in autoassistenza a terra o
autoproduzione (anche tramite cargo – master);
3. Dell’handler specificamente incaricato
dal vettore e dallo stesso ritenuto idoneo; 4. Della società di gestione
aeroportuale in funzione di handler, specificamente
incaricato dal vettore e dallo stesso ritenuto idoneo; che vi provvederanno
mediante personale adeguatamente addestrato ed abilitato per tale compito.”.
Al
successivo art. 3 l’Ordinanza 11/2002, stabilisce “Qualora l’agente di rampa o altro personale formalmente incaricato dal
vettore in autoassistenza o autoproduzione,
dell’handler, per qualsiasi motivo non accerti
l’elaborazione del piano di carico (load-sheet)
e, quindi, non ne abbia potuto acquisire una
copia firmata dal comandante del volo per approvazione, ovvero accerti
eventuali difformità o anomalie, dovrà immediatamente avvertire via
telefono (……) la società di gestione aeroportuale, che a sua volta interesserà
immediatamente, sempre via telefono (……) la Circoscrizione Aeroportuale
che contestualmente provvederà, tramite la torre di controllo, a negare
l’autorizzazione al decollo, a verificare direttamente la situazione
di fatto e, se del caso, contestare al responsabile l’inosservanza
di tale inderogabile obbligo di sicurezza.(…………)” .
Le
previsioni di cui sopra, si inseriscono in
un più ampio disegno di ridefinizione di compiti
e ruoli all’interno della struttura aeroportuale, così come effettivamente
riportato anche nella Circolare Enac APT –
08B, secondo la quale vi è la preponderante esigenza riferita ad uno
“snellimento” delle procedure di controllo, affermando che “se
così non fosse, prevedendo ad esempio farraginosi meccanismi di controllo
sistematici ed a tappeto (peraltro non strettamente necessari nemmeno
per la normativa codicistica vigente secondo
la formulazione introdotta nel 1983) , oltre a non ossequiarsi il quadro
normativo tecnico sopracitato, si indurrebbero
ingiustificati ostacoli all’efficiente svolgimento delle operazioni
aeronautiche, come peraltro messo in luce dalla citata deliberazione
n. 18/99 dell’ENAC la quale ha sottolineato che una letterale applicazione
del disposto di cui all’art. 802 del Codice, sistematicamente estesa
alla globalità dei traffici contrasterebbe con l’esigenza, peraltro
recepita anche dagli artt. 16 e 22 della Convenzione di Chicago, di evitare ritardi
ingiustificati e non indispensabili nello svolgimento delle operazioni
aeronautiche”.
La
stessa ordinanza menzionando gli artt. 801
ed 802 del codice della Navigazione, opera una forzatura riconoscendo
in capo al personale delle società di gestione in funzione di handler
o agli handler, le attribuzioni relative ai
controlli, di cui alla normativa richiamata, limitando l’intervento
del Direttore dell’Aeroporto e del personale da lui all’uopo delegato,
ad un mero controllo documentale sulla base della preventiva attività
dei soggetti privati in oggetto.
Alla
diversa distribuzione di competenze, nonché alla così limitata funzione
del Direttore dell’aeroporto e degli addetti al traffico, non corrisponde
un contestuale spostamento di responsabilità, che permane tuttora attribuito
secondo le previsioni codicistiche.
La
stessa Ordinanza, per altro, non tiene conto del fatto che il quadro
normativo cui fa riferimento non è stato modificato nel corso degli
anni, né può subire trasformazione alcuna a seguito dell’emanazione
di Circolari od Ordinanze interne all’attività dell’ENAC, stante il
carattere meramente amministrativo di tali atti.
In riferimento
alla circolare ENAC APT – 08B sono già stati fatti alcuni esposti alle
Procure competenti, ed in riferimento all’Ordinanza 11/2002 vi è già
stata una forte posizione in merito alla sua illiceità da parte dei
sindacati relativi alle categorie di lavoratori interessati.
MOTIVI
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE
DEGLI ART. 801 E 802 CODICE DELLA NAVIGAZIONE,
DELLE NORME DI CUI AL D.M. n.11/67 DEL 16/6/82
E D.P.R. 1219 DEL 29/11/1983
ECCESSO DI POTERE MANIFESTATOSI
NELLE FIGURE DELLA INGIUSTIZIA MANIFESTA, ILLOGICITA’, TRAVISAMENTO
DEI FATTI, SVIAMENTO DI POTERE,
CONTRADDITTORIETA’ CON ALTRI ATTI DELLA P.A.,
CARENZA DI MOTIVAZIONE CON CONSEGUENTE VIOLAZIONE DELL’ART.3
DELLA L.241/1990.
Vi
è una totale incongruenza tra la normativa vigente in materia relativamente alla sicurezza dei voli, le responsabilità dei
soggetti coinvolti e le modalità operative con cui l’ordinanza 11/2002,
vuole dare attuazione alle finalità di riforma della struttura aeroportuale
che si pongono quale obiettivo primario del provvedimento in questa
sede impugnato, come meglio specificato nella precedente circolare APT
– 08B emanata dal Direttore Generale dell’ENAC.
In
particolare l’art. 801 del Codice della Navigazione, così come novellato
dalla L. 213/83, stabilisce che “Prima della partenza il Direttore dell’aeroporto, qualora lo ritenga necessario,
può sottoporre l’aeromobile a visita di controllo”. Ciò è sicuramente
strettamente connesso alla previsione di cui al successivo art. 802,
nel quale viene statuita non una mera facoltà
o un potere in capo al Direttore dell’aeroporto, ma un vero e proprio
obbligo strettamente collegato ad una responsabilità chiaramente espressa
nel testo della norma, secondo cui “Il
direttore dell’aeroporto non può autorizzare la partenza dell’aeromobile
se l’esercente e il comandante non hanno adempiuto agli obblighi imposti
dalle norme di polizia e per la sicurezza della navigazione, nonché
alle ore sanitarie e doganali, e se non hanno provveduto al pagamento
delle tasse e dei diritti dovuti”.
La
stessa Circolare ENAC, riferendosi a tali doveri del Direttore dell’Aeroporto,
li riconosce quali “poteri di
polizia comunque finalizzati alla sicurezza della navigazione” ricollegando
il contenuto degli stessi, anche alle previsioni di cui all’art. 806
dello stesso Codice della Navigazione, per il cui dato letterale “Il Direttore dell’aeroporto può vietare l’approdo degli aeromobili quando
lo richiedano motivi di sicurezza della navigazione”.
Strettamente
connessi all’attività del Direttore dell’Aeroporto ed alle funzioni
pubbliche inerenti i poteri di polizia che
gli vengono riconosciuti in merito alla sicurezza della navigazione,
sono le particolari mansioni attribuite al personale che riveste la
qualifica di Capo Addetto al Traffico Aereo ed ai soggetti che svolgono
funzioni di Addetto al Traffico Aereo.
Alle
qualifiche in oggetto, i cui mansionari sono
stati approvati con D.M. 11/67 del 16/6/82 e D.P.R. del 29/11/1983 n.
1219, vengono riconosciute le medesime attribuzioni di cui, secondo
le previsioni degli artt. 801, 802 e 806 codice
della navigazione, è investito il Direttore dell’aeroporto, e che, essendo
riservata per legge la loro piena disponibilità solo a quest’ultimo, devono essere esplicate
da parte degli A.T. e C.A.T., nei limiti e
con l’osservanza delle direttive impartite dal Direttore dell’aeroporto
stante l’esercizio di funzioni delegate cui viene connessa una responsabilità
del delegante.La normativa codicistica
richiamata, non è stata in alcun modo abrogata
o modificata con successivo atto legislativo, non vi è stata alcuna
previsione normativa che abbia inteso allargare i poteri attribuiti
all’ENAC in sede di costituzione.
L’Ente,
infatti, come previsto all’art.2 del D.Lgs. 25/7/1997 n. 250, svolge “……Le funzioni amministrative e tecniche già attribuite alla Direzione
generale dell’Aviazione civile……”, ed, all’interno di tale attribuzione,
gli viene riconosciuto il mero potere di regolamentare
in materia di attività ispettiva, sanzionatoria,
di certificazione, di autorizzazione, di coordinamento e di controllo,
rimanendo in ogni caso, nell’ambito di tale potere, all’interno del
più ampio e coordinato contesto normativo vigente.
Le
motivazioni addotte in sede di emanazione della
Circolare APT – 08B e, dunque, confluite nello spirito che ha ispirato
l’adozione dell’Ordinanza 11/2002, riportano testualmente il dato secondo
cui “è doveroso l’inquadramento dei controlli in
un quadro tecnico – normativo relativo alla sicurezza del volo ben più
ampio di quello delineato dall’impianto codicistico,
risalente oramai a sessanta anni fa, e pertanto non attuale e, per certi
versi, ampiamente inadeguato” .
Anche
a voler riconoscere o condividere l’affermazione, non si può sicuramente
prescindere dal fatto che un’innovazione in termini di “attualizzazione”
dell’impianto codicistico in materia, non
può che passare attraverso una specifica attività normativa di cui sicuramente
l’ENAC non è investito, e che l’attività regolamentare di cui lo stesso
Ente risulta essere titolare, non può stabilire nuovi obblighi ed attribuzioni
che, qualora venissero adottate (come nel caso di specie), si porrebbero,
all’interno del contesto normativo, come contra legem.
La
disposizione emanata dal Direttore Generale dell’ENAC, dunque, non essendo
supportata da alcuna modifica alla legislazione corrente, non solleva
assolutamente i singoli dipendenti dalle responsabilità connesse alle
funzioni loro attribuite.
L’illogicità
del provvedimento in questa sede impugnato appare in modo tanto
più evidente alla luce dell’obiettivo che si palesa nel testo
della Circolare, che, come già richiamato, si propone, attraverso queste
ridistribuzioni di competenza, di “evitare ritardi ingiustificati e non indispensabili nello svolgimento
delle operazioni aeronautiche”.
Forse
non appare del tutto chiara neanche agli operatori
del settore, ed in questo caso, alla dirigenza dello stesso Ente Nazionale
per l’Aviazione Civile, la netta distinzione tra l’attività esercitata
in forza del richiamato D. Lgs. 18/99, dall’ente
di gestione, che viene definito dallo stesso decreto, all’art. 2, come “il soggetto cui è affidato il compito di amministrare
e gestire le infrastrutture aeroportuali” , e l’esercizio di funzioni
pubbliche esercitato dall’ENAC, ente pubblico non economico, “……sottoposto all’indirizzo, vigilanza e controllo
del Ministro dei Trasporti e della navigazione……”.(art. 1, comma
2, D.Lgs. 250/97).
In
tale ottica le funzioni di polizia attribuite al personale dipendente
dell’Ente ed al suo Direttore, non possono essere assolutamente trasferite
a personale esterno.
Non
si ritiene si debba ricordare in questa sede, che l’attività amministrativa
è tipica funzione preposta alla cura di interessi alieni superiori,
che si pone come supremo obiettivo la realizzazione dell’interesse pubblico
affidato al soggetto istituzionale da identificare nel caso concreto.
Sembra ovvio, nel caso specifico, ritenere che l’interesse superiore
da perseguire, e la ratio delle norme emanate, sia da ricollegare non
ad un’esigenza di puntualità o di estrema velocizzazione
nei processi di “smaltimento” dei flussi di utenza,
ma sia da identificare con un superiore benessere della collettività
che coincide con una sicurezza dei voli e del traffico aereo.
Appare
così del tutto erronea l’affermazione del Direttore
dell’ENAC nella parte in cui viene sostenuto che gli avvenimenti fortemente
innovativi degli ultimi anni che hanno portato l’ingresso in aeroporto
di nuovi soggetti “ hanno prodotto
sensibili cambiamenti della normativa di riferimento soprattutto per
quanto attiene al trasferimento di funzioni pubbliche a nuovi soggetti
incaricati dell’espletamento di compiti e funzioni precedentemente assicurate
alla pubblica amministrazione”.
La
contraddittorietà, poi, dell’Ordinanza in oggetto, risulta
alla luce sia di altri atti della stessa Amministrazione, sia del contenuto
della medesima Ordinanza, nella parte in cui recepisce la Circolare
APT – 08B del 2002.
Quest’ultima,
infatti, se da una parte afferma che “ai
fini dell’applicazione dell’art. 802, in considerazione del nuovo scenario
che le disposizioni legislative citate hanno determinato, le attività
di controllo vanno quindi ricondotte alle responsabilità di chi effettua
le operazioni”, intendendo, in questa parte, un’attribuzione di
responsabilità in capo alla società di gestione in funzione di handler,
all’handler specificamente incaricato dal vettore, al vettore
in autoassistenza o autoproduzione,
o, infine, all’agente di rampa, dall’altra statuisce che “resta incardinata nell’ENAC, per
le funzioni di garanzia proprie dell’Ente, la responsabilità di porre
in essere un sistema di controlli che, senza operare sostituzioni nella
responsabilità dei soggetti che operano in ambito aeroportuale, fornisca
le dovute garanzie sul rispetto delle norme che regolano la sicurezza
delle operazioni. Rientra nelle esclusive responsabilità ENAC non autorizzare
la partenza dell’aeromobile qualora per esso
non siano soddisfatte le condizioni di cui all’art. 802; alla luce di
quanto sopra riportato si ribadisce che tale facoltà è attivata sulla
base delle segnalazioni del gestore aeroportuale o dagli altri Enti
che operano nell’aeroporto oltre che sulla scorta dei risultati delle
attività di controllo proprie dell’Ente, sulla base di programmi o quando
lo si ritenga opportuno.”.
In riferimento,
invece, ad altri atti della stessa Amministrazione, viene in evidenza
la nota prot. 01-2109/DG del 07.12.2001 richiamata anch’essa dalla Circolare
11/2002. In tale nota, viene espressamente
ribadito che “……l’effettuazione
del controllo inteso come parte integrante del servizio reso, va ricondotta
alle responsabilità di chi presta il servizio. Peraltro, dovendosi
saldare il sistema dei controlli con le posizioni di garanzia di cui
sono titolari i soggetti che esplicano funzioni
pubbliche, dovrà essere parimenti assicurato il coordinamento che
, avendo la titolarità del potere di polizia, è titolata ad adottare
gli eventuali provvedimenti che si rendessero necessari; ciò in relazione
alle risultanze che scaturiscono dalle attività dei prestatori di servizi”.
Viene,
inoltre, evidenziato che “in tale
contesto, le considerazioni sviluppate nella sentenza della Corte di
Appello di Venezia avvalorano la posizione espressa dall’Ente………”.
Orbene proprio il riferimento alla sentenza in oggetto, conclusiva del
grado di appello per il processo intentato a seguito del disastro aereo
avvenuto a Verona nel dicembre 1995, non fa che avvalorare le tesi fin
qui sostenute e confermare l’illegittimità delle statuizioni contenute
nell’Ordinanza.
Nella
sentenza, infatti, viene riconosciuto il carattere
di garanzia, in ordine alla sicurezza dei voli, delle funzioni attribuite
in capo all’Addetto al traffico aereo, tanto da riconoscere a carico
dell’operatore che non acquisisca il piano di carico, un’omissione e,
dunque, una condotta colpevole che lo rende responsabile, in concorso
con il Direttore dell’aeroporto e l’equipaggio dell’aereo, del disastro
aereo in questione.
La
stessa sentenza, peraltro, non esclude la responsabilità del Direttore
dell’aeroporto e dell’addetto al traffico aereo, anche in
presenza di un eventuale controllo effettuato dal gestore aeroportuale.
Viene
esplicitamente affermato che “………per
quanto riguarda l’art.802 c.n.
non vi è mai stata discussione in questi 50
anni di vigenza della Convenzione di Chicago, circa una sua circa una
sua compatibilità o meno con la normativa internazionale………quando poi
si è provveduto ad una mini riforma del codice della navigazione, con
la citata L. 13/5/1983 n. 213, si è lasciato
inalterato l’ambito dell’art.802 c.n.
e si è ristretto invece quello dell’art. 801
c.n., rendendo appunto la visita all’aereo
facoltativa e non più obbligatoria. Ritenere oggi che la norma base
sia quella che conferisce un potere facoltativo e non quella
che determina, in una grande pluralità di casi, il potere – dovere di
impedire la partenza dell’aeromobile, significa perciò compiere un’interpretazione
contraria a ragioni d’ordine storico, lessicale e sistematico.
L’art. 802c.n.,
dunque, è l’asse portante della normativa relativa alla sicurezza dei
voli, esplicita l’ampiezza del dovere di vigilanza del direttore dell’aeroporto
( e degli addetti al traffico) relativo aa
tutti gli obblighi imposti << dalle norme di polizia e per la
sicurezza della navigazione>>, obblighi primari
a carico del comandante dell’aereo, obblighi di controllo previsti a
carico degli addetti al centraggio: ed è proprio l’ampiezza di tale
dovere di vigilanza legislativamente previsto
che rende insostenibile la tesi di chi lo vorrebbe circoscrivere
al semplice controllo di alcuni documenti nella eventualità remota di
una visita all’aeromobile”.
Per
tutte queste motivazioni ed anche per l’inefficacia di un controllo
che si verrebbe ad identificare con un mero controllo formale della
documentazione prodotta dal gestore aeroportuale, stante la tuttora
permanente responsabilità in capo agli originari esercenti i controlli,
questa Circolare si pone come avulsa dal contesto normativo vigente
e come assolutamente inadatta a dettare una nuova disciplina in materia.
ISTANZA DI SOSPENSIONE
Ricorrendo
il fumus boni iuris ed il periculum in mora,
si richiede la sospensione, ai sensi dell’art. 21 della legge 1034/71
siccome novellata dalla L. 205/2000, dei provvedimenti
impugnati.
Un
grave ed irreparabile pregiudizio, infatti, si viene a realizzare in
ordine alla sicurezza dei voli, a seguito dell’applicazione immediata
di tale Circolare, anche in relazione agli interessi dei ricorrenti
connessi alle responsabilità agli stessi attribuiti.
CONCLUSIONI
piaccia all’Ecc.mo TAR adito,
in accoglimento del presente atto e con ogni pronunzia connessa e confacente
al caso di specie, dichiarare l’illegittimità, previa sospensione, degli
atti dell’Ente indicati in epigrafe, ed a provvedere all’annullamento
degli stessi e ogni altro atto ad esso connesso.
Con
vittoria di spese, competenze ed onorari e con attribuzione ex art.
93 c.p.c..
Con
riserva di motivi aggiunti.
Avv.
Arturo Salerni
Avv.
Mario Antonio Angelelli
Avv.
Maria Rosaria Damizia