| |
|
|
|
Esame della Circolare ENAC APT-08
B (serie Aeroporti) del 29/1/2002. A cura del Com.te Renzo Dentesano. In data 29/1/2002 il D.G. dell’ENAC ritorna alla
ribalta con una nuove circolare denominata APT-08 B, con oggetto “Procedure operative
per l’applicazione degli Artt. 801 e 802 del Codice della Navigazione,
nonché prime linee guida per la riorganizzazione
delle funzioni degli Uffici di controllo del traffico aereo”,
laddove forse intendeva Uffici di controllo del traffico aeroportuale. Allo scopo di commentare
anche questa nuova circolare interna come abbiamo fatto con la precedente,
è utile partire da alcuni passi del commento fatto in merito in data
10/9/2001.
Esame della circolare
ENAC APT-08A (serie Aeroporti) In tale occasione scrivevamo: «La Circolare ENAC APT-08A della serie “Aeroporti”, emanata
in data 7 maggio 2001 a firma del D.G. dell’Ente, riesce a connotarsi
fin dalle prime frasi contenute nel capitolo “Introduzione e direttive
guida generali” per la sua impostazione condizionata prevalentemente
da fattori estranei ad una sana amministrazione pubblica che abbia
veramente a cuore la sicurezza dell’aviazione civile e ben poco interessata
a migliorare i contenuti (già di per sé carenti e poco legali) della
precedente Circolare APT-08
sulla stessa materia. Materia che dovrebbe consistere nel
dare una impostazione organica di carattere
preventivo all’espletamento delle funzioni previste dal Codice della
Navigazione per la figura del Direttore di Aeroporto, come modificata
nel Codice stesso con l’attribuzione successiva della funzione anche
di Direttore di Circoscrizione Aeroportuale e per quelle dei di lui
coadiutori, così come previste dal Mansionario mai
abrogato per gli Addetti agli Uffici Controllo Traffico aeroportuale
- U.C.T. – (Decreto
del Ministro dei Trasporti del 16 giugno 1982) ed in base alle disposizioni
contenute nel DPR n.° 1219/1984 (parimenti mai abrogato).» Orbene con tale premessa pensavamo di poter indurre
il D.G. in questione a rivedere le proprie posizioni e disposizioni,
in quanto aggiungevamo nel nostro commento il seguente concetto,
nella speranza di indurlo a meditare: «A nostro avviso qualsiasi controllo
da parte dell’Autorità tutoria, che sia di carattere preventivo ed utile
ad evitare anche un solo incidente o disastro è non solo “indispensabile”,
ma non è affatto detto che debba procurare “ritardi ingiustificati”
allo svolgimento delle operazioni aeronautiche, particolarmente tenendo
conto delle capacità informatiche raggiunte oggidì nel campo dell’aviazione
commerciale mondiale. Perciò, se l’Amministrazione dell’aviazione
civile italiana non ritiene d’essere in grado di svolgere abitudinalmente
questi tipi di controllo preventivi, perché
pretende poi di svolgerli a posteriori, a partenza degli aeromobili
avvenuta, a soli fini burocratici, quando in definitiva il tempo necessario
ai controlli in questione rimane lo stesso, posto che sia effettuato
con mezzi informatici? Oppure la previsione adombrata di affidare al
gestore aeroportuale la raccolta dei dati ai fini burocratici e dei
documenti necessari ad autorizzare la partenza significa
soltanto il tentativo di scaricare le responsabilità, dall’ICAO addossate
allo Stato, passandole dall’autorità locale dell’aviazione civile a
quelle affidate sul groppone del gestore aeroportuale, secondo le nuove
mode di scaricabarile ideate dall’ENAC? Ma va ricordato ai dirigenti dell’ENAC
che le responsabilità di ordine penale ed amministrativo
non si scaricano soltanto emanando una Circolare interna all’Amministrazione
di gestione dell’aviazione civile nazionale, salvo che non si provveda
a mettere a posto convenientemente una situazione codicistica esistente e mai abrogata che non prevede neppure
la figura del gestore aeroportuale diversa dal Direttore d’aeroporto.» Orbene, prendiamo buona nota che
quanto detto allora non è servito a far riconsiderare l’argomento
al D.G. dell’ENAC, il quale, anzi, insiste. Dunque, in data 29 gennaio la nuova circolare è stata sottoposta
al C.d.A. dell’ENAC e trasmessa ai fini dell’attuazione (?) - così
si legge – al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Nella nuova “Introduzione e direttive guida generali” il D.G.
esordisce dichiarando che: «A seguito di alcuni
approfondimenti intervenuti dopo un primo periodo di applicazione sperimentale,
si è provveduto ad apportare alcune modifiche alla Circolare APT 08
A del 7/5/2001…. omissis.
Dette modifiche tengono peraltro
conto della recente pronuncia della Commissione di garanzia per l’attuazione
della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali [!] in ordine all’interpretazione dell’art. 24, comma 2 della
regolamentazione provvisoria del settore del trasporto aereo
[!]. In particolare ove si afferma che le funzioni di autorizzazione sono da intendersi attribuite al direttore
di aeroporto.» Pertanto, a parere del Direttore Generale ENAC, quando
il Direttore di aeroporto dorme o si trovi
in trasferta su un altro aeroporto della sua Circoscrizione, oppure
sia malato o in licenza durante uno sciopero della sua categoria e quindi
non presente sull’aeroporto e nonostante la presenza dei suoi Addetti
all’U.C.T. ed in alcuni casi perfino dei Vice-direttori, cioè
rappresentanti della stessa Amministrazione locale che vanno bene in
tutti gli altri giorni dell’anno, allora gli artt. 801 ed 802 (e perfino 806, aggiungiamo noi!), non possono trovare
applicazione; ovvero le posizioni
di garanzia rappresentate
dal Direttore di aeroporto nei confronti
degli atti delle Società di navigazione aerea non possono più essere
garantite dai suoi rappresentanti abituali, cioè gli Addetti agli U.C.T.
Ma allora ogni qual volta il Direttore di aeroporto non è presente in aeroporto lo stesso dovrebbe
venir chiuso con preventiva “Ordinanza”
emessa da Direttore stesso! Cosa che però
non avviene, almeno finora! La pretesa poi che le attribuzioni del Direttore
di aeroporto di cui agli artt. 801, 802 ed 806 «non possano che
inserirsi senza sostituzioni o duplicazioni, nel più vasto ambito dei
controlli e delle ispezioni già effettuati [?] da personale tecnico ed ispettivo sulla base
della normativa tecnico-operativa di matrice anche internazionale …omissis»
lascia ben comprendere come il Direttore Generale
non abbia ancora capito il significato delle ispezioni documentali
eseguibili in qualsiasi momento da parte di personale tecnico ed ispettivo
dell’Amministrazione circa gli aspetti di navigabilità ed operativi
e la funzione di quei precisi controlli
di garanzia sulla sicurezza della navigazione attribuiti dal Codice della Navigazione [con gli artt. 801, 802, 806, 824, 825 ed 892] all’oculato intervento di controllo
specifico in applicazione delle disposizioni internazionali dell’ICAO,
in quanto lo Stato italiano ha aderito a codesta
Organizzazione internazionale. E ciò non significa affatto che il Direttore di aeroporto debba fare quotidianamente, di persona, tutto
quello che le attribuzioni contenute nei citati articoli del Codice
prevedono, ma appunto perciò è dotato, forse “poco e male”, dall’Amministrazione
centrale degli uomini e mezzi per adempiere alle sue funzioni. Quel “poco e male” non consente, tuttavia,
all’Amministrazione centrale di cambiare le carte in tavola fino a che
le norme del Codice in vigore siano quelle
che sono. Ed è altrettanto assurdo ed inutile che il Direttore
Generale continui a sostenere che gli artt. 16 e 22 della Convenzione di Chicago contrasterebbero
con gli interventi di controllo a salvaguardia della sicurezza della navigazione imposti dal
nostro Codice alla responsabilità del Direttore di aeroporto. Detti articoli della Convenzione
non proibiscono affatto tali controlli, peraltro previsti dalla stessa
Convenzione, in quanto l’art.
16 conferma semplicemente che «Le Autorità competenti
di ciascuno degli Stati contraenti avranno il diritto di visitare, senza ingiustificati
ritardi, gli aeromobili
degli altri Stati contraenti all’atterraggio od alla partenza, e di
ispezionare i certificati e gli altri documenti prescritti dalla presente
Convenzione», mentre l’art.
22 chiede ad ogni Stato contraente «di adottare … tutte
le misure possibili atte ad assicurare ed accelerare la navigazione
aerea fra i territori degli Stati contraenti e ad evitare agli
aeromobili, agli equipaggi, ai passeggeri ed alla merce ritardi NON
INDISPENSABILI, specialmente nell’applicazione delle leggi
relative all’immigrazione, alla quarantena, alla dogana ed
all’uscita», ma non certo riguardo alle misure di safety o a quelle di security, ed ancor meno a quelle
che dimostrino che la salvaguardia della vita umana sia stata rispettata!
Cioè trattasi di cosa del tutto fattibile,
come dimostrano le Amministrazioni dell’Aviazione Civile di quei Paesi
del mondo civile che si dimostrano efficienti pur essendo osservanti
di quanto disposto dalla normative dedicate alla prevenzione degli incidenti
quali quelle dell’ICAO, o delle proprie normative nazionali, ancora
più severe degli standards internazionali. La pretesa poi di voler affermare
che in base alla determinazione (?) adottata dal Dipartimento Amministrazione
con nota 220182 del 30/1/2002 si definisca la “non applicabilità” del
D.M. n. 11/67
del 16/6/1982 relativo alle mansioni assegnate Agli Addetti agli UCT aeroportuali
è tutta da giustificare, almeno fino a quando il D.M. in questione
non venga formalmente abrogato dal Ministro competente ed in sua vece
venga riconosciuto vigente per tali Addetti il Regolamento dell’Organizzazione
adottato dall’ENAC sulla base dell’art. 1 del D. Lgs.
250/97. Infatti non si è ancora compreso che le attribuzioni contenute
nel D.M. n. 11/67 del 1982 riguardano posizioni di garanzia ben definite nei
confronti della sicurezza della navigazione, mentre ora, con il Regolamento
citato, ci si preoccupa che le norme di controllo ivi contenute
«assicurino la qualità del servizio ai passeggeri
sia da parte del gestore aeroportuale che da parte dei soggetti operanti
all’interno degli aeroporti.» E' evidente che il D.G. non si rende conto che così
le funzioni di vigilanza (contenute negli artt. 719, 720, 724 e 725), quelle di polizia (art. 718) e quelle specifiche sulla navigazione
aerea (art. 792) andrebbero
completamente disattese, così mettendo nei guai di fronte alla Legge,
in caso di incidente, sia il Direttore di aeroporto
responsabile che i propri Addetti all’UCT. La fine distinzione poi che egli fa tra «aeroporto considerato
strategicamente fondamentale o non fondamentale» dal punto
di vista operativo è un’altra responsabilità
ch’egli si assume, senza ch’essa sia suffragata da alcuna disposizione
di legge primaria, che, in linea di massima distingue soltanto tra doveri
e responsabilità ed ottemperanza o meno nei riguardi degli stessi, particolarmente
quando sia in ballo la sicurezza dei trasporti. Quindi, quando si vuol sostenere, come al paragrafo
2 dedicato a “Funzioni e ruolo degli Enti aeroportuali”, particolarmente
in merito «al trasferimento di
pubbliche funzioni a nuovi soggetti incaricati di compiti e funzioni
precedentemente assicurate dalla pubblica amministrazione»
originati da semplici atti amministrativi, ne deriva un rischio
specifico del quale l’estensore delle “Procedure operative” sotto esame
si assume la completa responsabilità. In merito,
infatti, l’art. 3, comma 3 del D.Lgs 11/99 (di attuazione
della Direttiva 96/67/CE) recita semplicemente che «l’Ente di gestione
[aeroportuale] assicura agli utenti la presenza in aeroporto dei necessari
servizi di assistenza a terra, fornendoli direttamente o coordinando
l’attività di soggetti che forniscono i suddetti servizi a favore di
terzi o in autoproduzione.» E neppure
la definizione di Ente di gestione, contenuta
nello stesso decreto, si sogna di trasferire (né lo potrebbe!) le funzioni
di polizia (art. 718) o quelle di vigilanza (artt. 719 e 720), quelle di disciplina e coordinamento
(artt. 724 e 725) e la vigilanza sulla circolazione
aerea (art. 792), come stabilite
dal Codice vigente a carico del Direttore di aeroporto,
per non parlare poi dei contenuti degli articoli 801 ed 802! Insiste poi sulle sue posizioni il D.G. quando stabilisce
che: «Ai fini dell’applicazione dell’articolo 802,
in considerazione del nuovo scenario che le disposizioni legislative
hanno determinato [?], le attività di controllo vanno
quindi ricondotte alla responsabilità di chi effettua le operazioni»
e quindi si dovrebbe dedurre che «la responsabilità
di chi effettua le operazioni» sia eventualmente degli agenti
di handling (qualora utilizzati) e non del Gestore totale, in quanto
gli handlers, autorizzati ad esser presenti sull’aeroporto,
possono esser incaricati di “operare” sull’aeromobile di un Vettore.
Però le loro operazioni dovrebbero essere controllate dal Gestore e
non dagli attuali responsabili finali, cioè
il Direttore di aeroporto ed il comandante dell’aereo del Vettore! Così il D.G., dopo aver affermato e confermato che «in virtù del
richiamato trasferimento di funzioni pubbliche, al gestore fanno capo
la raccolta ed il mantenimento dei documenti relativi ai voli e gli
obblighi di segnalazione all’ENAC delle non conformità di cui
viene a conoscenza dalle documentazioni stesse» ritiene forse
di aver salvaguardato le funzioni di garanzia in merito alla sicurezza
della navigazione? Si risponde da solo allorquando ritiene di assolvere alle funzioni di garanzia ponendo in essere «un sistema di controlli
che, senza operare sostituzioni nella responsabilità
dei soggetti che operano in ambito aeroportuale, fornisca le dovute
garanzie sul rispetto delle norme che regolano la sicurezza delle operazioni.»
Ma poi non dice né quali siano questi controlli e tanto meno di chi sia la responsabilità
di eseguirli. Sembrerebbe ravvedersi il D.G. quando a pag. 5 della
sua Circolare scrive: «Rientra nelle esclusive responsabilità ENAC
[si badi, non del Direttore di aeroporto – N.d.R.] non autorizzare la partenza dell’aeromobile
qualora per esso non siano soddisfatte le condizioni dell’art. 802 [soltanto! – N.d.R.]; alla luce di quanto sopra riportato
si ribadisce che tale facoltà è attivata sulla base delle segnalazioni
del gestore aeroportuale o degli altri Enti che operano nell’aeroporto,
oltre che sulla scorta dei risultati delle attività di controllo proprie
dell’Ente, sulla base di programmi [?] o quando lo ritenga opportuno.»
Ed invece così la sicurezza diventa un optional da
esercitarsi “ad libitum”
! Ma secondo il D.G. delegare le funzioni di garanzia ai gestori e ad Enti diversi dal Direttore
di aeroporto e modificare le procedure attinenti
ai servizi aeroportuali, è lecito anche se tali modifiche stravolgono precise norme del Codice della Navigazione – Parte Aerea? Ed
allora, a questo punto è legittimo chiedersi dove sia finito il ruolo
dell’Autorità tutoria centrale e periferica e quale sia effettivamente
il potere che può esercitare il Direttore di Circoscrizione Aeroportuale
ex d. lgs. 29/93 e, in sua assenza, dall'UCT,
in merito alla pretesa di assicurare la sicurezza della navigazione
aerea. Quindi, niente ravvedimenti da parte del D.G., ma semplicemente ulteriore
assunzione di responsabilità di quanto afferma, stabilisce ed impartisce
quali «criteri
e linee di guida delineate dalla presente Circolare.» E nel timore che qualche Direttore di aeroporto ritenga invece doveroso attenersi ai dettati del
Codice della Navigazione, al paragrafo 3 della sua Circolare il D.G.
afferma: «La potestà ispettiva
dei Direttori potrà inoltre estendersi agli altri documenti “considerati”
obbligatori dall’ordinamento giuridico di diritto interno (salvo verificarne
la compatibilità con la disciplina uniforme).» Al paragrafo 4 – “Procedure e soluzioni organizzative”
– il D.G. constata che: «Avendo verificato
profili di disomogeneità [abbiamo già notato
in occasione del commento alla circolare APT 08 A che trattasi di “difformità”
– N.d.R.] nell’attuazione pratica della precedente deliberazione
dell’ENAC n. 18/99 in molte Circoscrizioni aeroportuali, si ritiene
di dover indicare procedure operative ed attuative
omogenee, che rispondono ad alcuni princìpi
e criteri informatori almeno in parte di portata innovatrice, ….», dispone che: «Pertanto le DCA opereranno sulla base di apposite procedure operative, emanate dalla
Direzione Generale,…, contenenti “indicazioni” [e non disposizioni,
ovvero norme da applicare – forse perché dubita d’esser in grado di
darne – N.d.R.] sui controlli da effettuare, sulla loro
tipologia, contenuti, destinatari e sulla periodicità dei controlli
stessi.» Ed aggiunge [e qui convien tacere ogni attributo] che: «Anche la scelta
del singolo volo da controllare dovrà ovviamente discendere da una attenta disamina della conoscenza, o meglio non conoscenza,
dei singoli dati operativi o da altri parametri, quali una potenziale
minore affidabilità del Vettore aereo», come se a lui risultino
Vettori aerei lasciati operare anche se potenzialmente garantiscono minore affidabilità
in merito alla certificazione di sicurezza ad esso Vettore rilasciata
con la A.O.C. (Air Operator Certificate) dalle Autorità di certificazione
all’esercizio! Avviandosi alla conclusione, pur tra infinite ripetizioni,
il D.G. infine comunica: «In attesa
della definizione di un modello organizzativo delle Direzioni di
Aeroporto, uniforme sul territorio nazionale basato su princìpi di efficienza e flessibilità [?], il Direttore di aeroporto, sulla
base dei poteri attribuitigli dal D. Lgs.
165/2001, in ossequio comunque alle previsioni
di garanzia ivi inserite, potrà adottare, ove necessario, idonei
modelli funzionali negli aeroporti della Circoscrizione, monitorando
il traffico aereo stesso attraverso le procedure da lui emanate,
procedure per la cui attuazione potrà avvalersi della società di gestione
aeroportuale e degli operatori aeroportuali.» Da
un lato si dovrebbe leggere quest’ultima “indicazione”
come una riconferma dei vecchi e mai aboliti poteri, compiti e responsabilità del Direttore
di aeroporto, salvo dirgli che, nel caso
non disponesse di una organizzazione statale locale di sorveglianza
adatta e sufficiente, di ricorrere all’aiuto di coloro stessi che attraverso
tali procedure sarebbe suo dovere sorvegliare ai fini degli obblighi
di garanzia! Ma da ultimo non fa che ripetere di impartire le precedenti direttive, [finalmente
si lancia! –N.d.R.] che constano di ben 12
punti, i quali in pratica non fanno altro che trasferire al Gestore
i compiti e le responsabilità finora attribuite
alla direzione di Aeroporto ed al suo UCT. Così, d’ora in poi, la Magistratura saprà dove rivolgere
la propria attenzione in caso di violazione delle norme nazionali ed
internazionali riguardanti la
sicurezza della navigazione aerea. Per le successive pagine della Circolare è sufficiente
riferirsi al commento già prodotto in ordine alla
pubblicazione della Circolare APT 08 A. Il tutto con buona pace della sicurezza dell’utenza
del trasporto aereo pubblico, utenza che ormai, secondo l’ENAC, ha solo
il diritto di veder sorvegliata la qualità
dell’assistenza aeroportuale e non più di veder controllata la sicurezza delle operazioni, cioè una protezione tale da garantire una partenza “sicura”
degli aeromobili ai fini della navigazione, che invece l’art. 802 del Codice prevede. Quanto detto sopra è solo parte
di tutto quello che si potrebbe e dovrebbe dire in materia, pur avendo
cercato di dire l’indispensabile.
Per il resto, in attesa dell’emanazione dei prossimi modelli
di organizzazione e di comportamenti da parte del D.G. dell’ENAC e quindi di
poter leggere la prossima Circolare
APT 08 C a firma dello stesso Autore, se sarà ancora in carica,
auguro ad utenti, Direttori di aeroporto, Addetti agli UCT ed ai lettori
tutti un buon …divertimento! |
![]() |