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Una giornata di lavori dedicata alla sicurezza operativa negli scali aeroportuali italiani Il 15 dicembre 2001 si è tenuto
nella Sala Consiliare del Comune di Calderara di Reno, il cui territorio
è limitrofo all'aeroporto di Bologna Borgo Panigale, un Convegno
avente per titolo: "Prevenzione
e Sicurezza negli Aeroporti Italiani: Procedure e Strumenti." Il Sindaco Matteo Prencipe ha dato
inizio al Convegno con un saluto ed un breve richiamo agli aspetti che
mettono in relazione i Comuni adiacenti gli aeroporti con la sicurezza
operativa degli scali, infine, con un invito ad una costante collaborazione
per individuare e risolvere i problemi strutturali ed operativi che coinvolgono
le comunità residenti intorno agli aeroporti tramite interventi
legislativi. Il Convegno è continuato con gli interventi
di funzionari delle DCA di altri importanti aeroporti italiani. Tutti
hanno confermato lo stato di profondo disagio in cui sono costretti ad
operare e la preoccupazione per una tendenza da parte dell'ENAC a delegare,
in particolare dopo la sentenza di Venezia, alcuni fondamentali compiti
di controllo alle società di gestione aeroportuale. Dal momento che è stato fatto ampio
riferimento ad una disposizione operativa del Direttore Generale dell'ENAC,
Avvocato dello Stato Pierluigi di Palma, avente per oggetto proprio il
caricamento a norma degli aeromobili e l'individuazione di enti e persone
diversi dagli Addetti all'UCT per l'attività di controllo, il Com.te
Renzo Dentesano e l'Avvocato Pietro Girardi hanno elaborato,
successivamente al Convegno, l'analisi e la critica che proponiamo di
seguito.
CARICAMENTO "A NORMA" DEGLI AEROMOBILI Si consiglia di leggere la critica proposta dal Com.te RENZO DENTESANO e dall'Avv. PIETRO GIRARDI dopo aver consultato il testo "APT-08A" del 10/9/01 [ed il commento di R.D. su questo sito: http://www.airmanshiponline.com/18sep2001/13-ZAPT.htm] Ordini o disposizioni palesemente illegali o fondamentalmente errati non devono essere eseguiti da sottoposti o dipendenti destinatari di tali ordini. Il giorno 7 dicembre 2001, con prot. 01-2109/DG,
il Direttore Generale dell’ENAC emanava una "disposizione operativa"
con oggetto Piani di carico e centraggio, indirizzata a Sistemi
Direzionali di Milano e Roma, al Coordinamento Territoriale, alle DD.CC.AA.
[Direzioni Circoscrizionali Aeroportuali], al Dipartimento Sicurezza e
al Dipartimento Economia, quindi tutti uffici dell’ENAC stessa, ma
come ultimo destinatario si rivolgeva anche alle Società di
gestione aeroportuale, che non sono dipendenti ENAC ma soltanto concessionarie.
A quest’ultime l’Ente che rappresenta lo Stato italiano, contraente della
Convenzione di Chicago del 1944, si deve rivolgere con chiare norme regolamentari
(aventi caratteristiche di consistenza internazionale in quanto sugli
aeroporti civili si svolge preminentemente traffico internazionale), che
stabiliscano con precisione i loro doveri e compiti legittimi, e non con
disposizioni operative che possono aver valore al massimo all’interno
dell’amministrazione che le emana. Dunque, nel testo citato all’oggetto della
missiva, il D.G. esordisce comunicando che all’Ente è pervenuta
la suddetta sentenza della Corte d’Appello di Venezia e prosegue affermando
che «la decisione
evidenzia che il sistema delle competenze e delle connesse responsabilità,
è certamente fondato, esclusivamente da un punto di vista formale,
sulle norme del codice della navigazione che individuano, tra gli altri,
anche i poteri del direttore di aeroporto». Purtuttavia, a parere del D.G., il D. Lgs.
n.° 18/99 (di recepimento dellaDirettiva comunitaria n. 96/67 relativa
all’accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti
della Comunità), addosserebbe all’ente di gestione aeroportuale
«il compito di amministrare
e di gestire le infrastrutture aeroportuali e di controllare e coordinare
le attività dei vari operatori presenti in aeroporto». L’unica cosa accettabile citata dal D.G. nel
secondo paragrafo delle sue "disposizioni operative" dedicate ai "Riferimenti
normativi", è la menzione del fatto che «Le
normative di settore sviluppate negli anni a livello internazionale e
i regolamenti nazionali per l’esercizio degli aeromobili in servizio
di trasporto pubblico, emanati in attuazione delle previsioni (?)
dell’Annesso 6 dell’ICAO, sono coerenti con le attribuzioni stabilite
dal Codice della navigazione».
Ma per essere ancora più precisi ed espliciti in materia tecnica, approfittiamo subito dell’accenno fatto all’Annesso 6 dell’ICAO ed a quant’altro occorra per fare chiarezza in materia in modo definitivo, se possibile. L’Annesso 6 dell’ICAO, titolato "Operation of Aircraft", al Cap. 4, paragrafo 4.3 – Flight preparation – prescrive quanto segue: «4.3.1. – Un volo [ovviamente: commerciale – N.d.R.] non può esser iniziato fino a quando i moduli relativi alla preparazione del volo non siano stati completati, attestanti che: a)- l’aeromobile sia in
istato di aeronavigabilità; Il sopracitato punto 4.3.3 – Operational flight planning – stabilisce che: «4.3.3.1 – Un piano di volo operativo deve essere compilato per ogni volo programmato, piano che deve essere approvato e firmato dal pilot-in-command e, se applicabile, firmato dall’addetto alle operazioni. Una copia deve essere archiviata presso l’esercente o agente designato, o se tale procedura non è possibile, deve essere lasciato presso l’autorità aeroportuale o in un raccoglitore disponibile in un posto conveniente del punto di partenza. 4.3.3.2 – Il Manuale operativo [vedi punto 4.2.2 – N.d.T.] deve spiegare il contenuto e l’uso del piano di volo operativo». Di conseguenza andiamo a considerare la "Definizione" che viene data nello stesso Annesso in merito a cosa sia un Operational Flight Plan e cioè: «E’ la pianificazione dell’esercente per la condotta del volo in sicurezza, basata sul riferimento alle prestazioni dell’aereo, a tutte le altre limitazioni dell’aereo ed alle previste condizioni pertinenti alla rotta da coprire ed agli aeroporti interessati». Le limitazioni dell’aereo a cui si fa riferimento nella precedente "Definizione" sono rappresentate da tutte quelle contenute e previste al Cap. 5 dello stesso Annesso e, nel nostro caso, particolarmente quelle contenute al paragrafo 5.2 e più precisamente ancora al punto: «5.2.3 – Un aereo deve essere utilizzato nel rispetto dei termini del suo Certificato di aeronavigabilità ed entro le limitazioni operative approvate e contenute nel Manuale di volo» ed al punto 5.2.7, comma b), che recita: «In nessun caso il peso all’inizio del decollo potrà eccedere il peso massimo al decollo specificato nel Manuale di volo … omissis.». A questo punto non rimane che riprodurre la "Definizione" di "Flight Manual" contenuta nello stesso Annesso, che specifica che è: «Un Manuale collegato al Certificato di aeronavigabilità, contenente le limitazioni entro le quali un aeromobile è da considerare aeronavigabile e le istruzioni e le informazioni necessarie per i membri dell’equipaggio di condotta per una sicura utilizzazione dell’aeromobile». Inoltre al punto 11.2 si specifica che un "Flight Manual" deve contenere le informazioni elencate nell’Annesso 8 – Airworthiness of Aircraft -, mentre secondo il punto 11.1 un "Operational Manual", voce 30) «deve contenere istruzioni per la verifica del peso e del centraggio». A sua volta l’Annesso 8, Parte III, al Cap. 9, punto 9.5, prescrive che in un "Aeroplane Flight Manual" siano incluse «quanto meno le limitazioni, le informazioni e le procedure previste in tale Capitolo», nel quale al punto 9.2.1 – Loading Limitations – è prescritto che tali «limiti di caricamento comprendono tutti i pesi limitanti, le posizioni dei centri di gravità, la distribuzione dei pesi e … omissis». Ancora l’Annesso 8 – Parte II – titolo – Administration -, al punto 1 – Certificate of Airworthiness – stabilisce che «Certificato di aeronavigabilità, quale termine usato in questa normativa uniforme (Standards) è il Certificato di aeronavigabilità menzionato nell’articolo 31 della Convenzione [di Chicago]» e tale Certificato, secondo il punto 8 della stessa Parte, stabilisce che «le limitazioni dell’aeromobile siano fornite nel Flight Manual, sulle targhette di bordo e sugli altri documenti che devono contenere le limitazioni approvate, entro le quali l’aeromobile è ritenuto aeronavigabile, così come stabilito dalle appropriate specifiche di aeronavigabilità …». A seguito di ciò, nella Parte III – Aeroplanes – le citate limitazioni vengono descritte come segue al punto 1.3.1: «Limitazioni: Condizioni limitative devono essere stabilite per l’intero aeroplano, per i suoi gruppi motopropulsori e per gli equipaggiamenti di bordo». Nella successiva Nota del punto 1.3.2 è specificato che: «I seguenti fattori sono
considerati quali limitazioni basiche dell’aeroplano: In osservanza a queste specifiche dell’ICAO, il Registro Aeronautico Italiano – R.A.I. – [confluito in ENAC], a suo tempo aveva provveduto, nella sua specificità di Organismo tecnico addetto alla certificazione ed omologazione di tutti i mezzi aerei immatricolati in Italia secondo le norme ICAO, ad inserire nel Regolamento Tecnico approvato con D.M. datato 24 maggio 1965 (e mai abrogato) le seguenti norme:
1 Velivolo –
2 Caricamento del velivolo – 2.2 Foglio di carico e centraggio. 2.2.2 Per i velivoli adibiti al Trasporto pubblico, il foglio di carico e centraggio deve essere compilato per ogni volo.
3.3.4 – Validità dei certificati di Navigabilità – 3.3.4.1 Il Certificato di navigabilità è valido nel periodo di tempo per il quale è rilasciato. 3.3.4.2 Il Certificato di navigabilità decade nei seguenti casi:-
Da ultimo, qualora quanto finora esposto ancora non bastasse, vediamo anche di esaminare la fonte citata dal D.G. relativamente al contributo attribuibile alle JARs. La Subpart "J" – Mass & Balance – solamente nella JAR-OPS 1.625 si prende cura della documentazione in merito al peso e bilanciamento degli aeromobili. Ciò in quanto fin dal "Foreword" di presentazione, al punto 2, le J.A.A. dichiarano di essersi attenute ai disposti dell’Annesso 6 dell’ICAO nel loro progetto di provvedere una normativa europea per la Certificazione degli "Air Operators" degli Stati aderenti all’iniziativa J.A.A.. Comunque con la JAR-OPS 1.625 le J.A.A. ricordano semplicemente agli operatori degli Stati aderenti che «l’esercente deve provvedere alla compilazione di una documentazione comprensiva di peso e bilanciamento dell’aeromobile prima di ogni volo che sia in grado di specificare il carico e la sua distribuzione, documentazione che deve permettere al comandante di verificare che i limiti di peso e di centraggio non siano ecceduti». Ma è logico non potersi aspettare altro dalle JAR-OPS che sono rivolte esclusivamente agli obblighi addossati agli operatori commerciali ed al loro personale operativo e non agli Stati contraenti, cosa che invece fa l’ICAO, rivolgendosi a questi primariamente in quanto firmatari della Convenzione sull’Aviazione Civile Internazionale e quindi i primi responsabili dell’ottemperanza alle SARPs, la cui corretta traduzione (mi sia consentito, una volta per tutte, anche se non spero di riuscire a farlo capire!) è la seguente:
Altro che "Pratiche Raccomandate", traduzione nota solo in Italia a causa d’una errata interpretazione del termine risalente forse a qualche ignoto vizio d'origine! Dunque, qualsiasi ragionamento in materia va
effettuato sulla base delle norme internazionali dell’ICAO, che, nel caso
in questione, risultano suffragate anche dalle norme nazionali, quali
il Codice della Navigazione – Parte aerea – ed il Regolamento tecnico
del R.A.I., il quale ultimo, (detto per inciso) era comunque in vigore
come norma di salvaguardia della sicurezza anche al tempo del disastro
di Verona del 1995. Ovviamente, dopo quanto abbiamo già esaminato in materia con riferimento agli Annessi 6 ed 8 dell’ICAO per l’Aviazione internazionale e nel Regolamento tecnico del RAI, tenendo ben presente anche il disposto dell’art. 808 del Codice della Navigazione, il Certificato di Navigabilità deve essere in corso di validità e, per essere in corso di validità, prima d’ogni volo devono essere compilati quelli che l’ICAO denomina "moduli di carico e centraggio" [forms], che devono servire a dimostrare all’Autorità competente che l’esercente ed il comandante di ciascun volo hanno ottemperato alle norme che, in definitiva, riguardano la sicurezza della navigazione aerea e quella dei trasportati. Il caso del tragico incidente di Verona e la successiva sentenza giudiziaria dovrebbero aver insegnato che le responsabilità primarie attribuite dalle leggi e dalle norme tecniche a carico delle persone investite di pubblici poteri non sono delegabili. Riepilogando, per chi avesse ancora qualche dubbio: l’art. 16 della Convenzione di Chicago chiaramente sancisce che: «Le Autorità competenti di ciascuno degli Stati contraenti avranno il diritto di visitare, senza causare ingiustificati ritardi, gli aeromobili degli altri Stati contraenti all’atterraggio o alla partenza e di ispezionare i certificati e gli altri documenti prescritti dalla presente Convenzione»,
ne consegue che è preciso dovere (non delegabile) dell’Autorità statale preposta quello di accertare che i dati contenuti nei moduli del LOAD-SHEET e della BALANCE-CHART di tutti gli aeromobili che sono tenuti a compilarli siano effettivamente compilati entro le limitazioni applicabili a ciascun singolo aeroplano adibito al pubblico trasporto. Sarà poi compito del Vettore, o dell’agente
di handling che lo assiste, far in modo che la tempestiva e corretta presentazione
di tali moduli [anche per via telematica] all’Autorità competente
non possa causare ritardo per l’intervento di verifica che si rendesse
necessario in caso di omessa o incorretta presentazione di detti moduli.
Giunti a questo punto del nostro tentativo inteso a fare chiarezza in questa delicata materia che coinvolge direttamente tante persone (utenti del trasporto aereo ma anche addetti alle responsabilità delle funzioni pubbliche), rimane soltanto tentare di trarre conclusioni precise, basate sul ricorso abbondantemente effettuato alla normativa nazionale ed internazionale citata. Dunque, di tutta la terza Parte della lettera che a dire dello stesso D.G. contiene "alcune utili indicazioni per assicurare il corretto assolvimento delle funzioni di garanzia proprie dell’Ente", è corretto solo il riferimento alla Circolare DGAC del 1° agosto 1985 a firma dell’Ing. Majone ove si specificava la qualificazione del personale addetto ai piani di caricamento, stivaggio e vincolo del carico, come pure di quello adibito alla compilazione dei LOAD-SHEETS e delle BALANCE-CHARTS (indifferentemente se appartenente all’esercente o all’agente di handling). Ma tutto il resto è assolutamente deviante! In particolare il fatto che possa e debba
essere il personale del gestore aeroportuale a recepire informazioni da
parte del Caposcalo dell’esercente, o dall’addetto del fornitore del servizio
di handling, nel caso migliore e, men che meno, nel caso peggiore, che
sia il gestore (controllore di se stesso?), eventualmente, a dare notizia
di eventuali difformità, anomalie o inosservanza di regole
relative al caricamento e centraggio dell’aeromobile alla DCA o all’UCT.
Comunque se il D.G. [assieme al C.d.A. dell’ENAC], prima di prendersi la briga di assumere delibere quali la 18/99, o di emanare la conseguente APT-08A avesse tenuto in maggior conto la Convenzione di Chicago, i suoi Allegati tecnici, il Codice della Navigazione - che pur obsoleto è tuttora vigente - e, più recentemente, prima di pubblicare la "segnalazione" del 7 dicembre 2001 (come l’ha definita il n.° 48 di AIR PRESS), avesse preso atto del il commento alla Circolare APT-08A pubblicato sul sito airmanshiponline.com, forse avrebbe formulato in maniera diversa la sua "segnalazione operativa" , ma soprattutto avrebbe potuto evitare di esporre a nuovi potenziali problemi i Direttori d’aeroporto e gli Addetti agli U.C.T., laddove esistenti. Difatti, ove non esistano o siano inefficienti
Direttori o altri soggetti responsabili o responsabilizzati (leggasi ENAV,
Agenzia Nazionale di Sicurezza del Volo, Società di gestione aeroportuale
e quant’altri) in aeroporti aperti al traffico aereo commerciale nazionale
e internazionale, l’ENAC e tutto il suo C.d.A. con in testa il suo Presidente,
ne dovrà rispondere nella sua veste istituzionale e legislativa
di amministrazione pubblica preposta al corretto funzionamento di tutta
l’aviazione civile italiana, a partire dalla sicurezza del trasporto aereo,
sia a terra che in volo, fino al controllo puntuale del rispetto delle
competenze e delle responsabilità di ogni operatore coinvolto in
tal ramo di industria. Firmato: Com.te Renzo Dentesano e Avv. Pietro Girardi (*) Ciò che si aggiunge ad altro in un secondo momento senza necessità, ed è inutile, superfluo, o pleonastico.
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