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OPINIONI A CONFRONTO
proposte dal Com.te Renzo Dentesano
[Anche per questo articolo
vale la considerazione degli autori del sito posta a conclusione del Commento
alla Relazione Riggio su questa stessa edizione]
Dalla relazione della Commissione Riggio
per il Ministro Lunardi (sezione B) trascriviamo testualmente:
«La Commissione ritiene
che occorra ridefinire le modalità delle concessioni aeroportuali,
attribuendo alle società concessionarie, anche nell’ambito del
processo di privatizzazione delle stesse, un reale potere di indirizzo
e di gestione attraverso l’attribuzione di quelle funzioni di coordinamento
totale che in altri ordinamenti europei hanno condotto alla formazione
di Airport Authorities.
Con la circolare n.13775AC (G.U. del 29.10.98), il Ministro dei Trasporti
ha definito lo schema del "disciplinare tipo" per l’affidamento della
gestione totale aeroportuale alle società richiedenti.
All’ENAC e in particolare al Direttore d’aeroporto, qualificato come organo
periferico dell’Ente, ma dotato, sulla base dei principi contenuti nel
Codice della Navigazione, di autonomi poteri, rimane affidato il
compito di emanare le generali direttive di coordinamento, al fine di
garantire la sicurezza, in ordine ai compiti affidati in esclusiva alla
società di gestione aeroportuale. Si richiama al riguardo la relazione
[chi l’ha vista?
– N.d.R.]
elaborata dalla Commissione per la riforma del Codice della Navigazione,
che ha evidenziato la necessità di una ridefinizione dei compiti
e dei poteri del Direttore d’aeroporto, anche in riferimento al suo
attuale inquadramento nella struttura organizzativa dell’ENAC. Al Direttore
d’aeroporto, dopo il trasferimento alle società di gestione in
regime di concessione totale delle scelte tecnico-operative ed
economico-commerciali, dev’essere riconosciuto il potere di attivare,
come responsabile del procedimento
[?],
le procedure sanzionatorie, anche in relazione ai suoi poteri di
vigilanza in ordine agli obblighi del concessionario.
La Commissione richiama infine l’attenzione sulla necessità di
concludere i lavori della Commissione di studio per l’elaborazione delle
modifiche per la parte aeronautica del Codice della Navigazione, istituita
con D.M. 118/T del 19 novembre 1998 e successive reiterazioni, anche
alla luce delle considerazioni svolte nel presente documento.»
Ma come? Non s’era detto più sopra
che la Commissione, istituita per la riforma del Codice, aveva elaborato
la sua relazione sulla riforma del Codice della Navigazione – parte aerea
- ?
In mancanza dunque di questa relazione della Commissione per la riforma
del Codice della Navigazione, siamo andati a ripescare un articolo comparso
sul numero di dicembre 1998 del "Notiziario dell’ANPAC" – Pegaso -,
consulente del quale, a tale data, risultava essere il Prof. Bruno
Franchi, docente di diritto aeronautico all’Università di Modena
ed autore della relazione "Il direttore di aeroporto e l’impresa aeroportuale:
sovrapposizione o separazione dei ruoli?", tenutasi a Trieste al convegno
"Il nuovo assetto organizzativo dell’aeroporto".
Dall’estratto dell’articolo del Prof. Franchi, dal 29 novembre 1999 insediato
quale Presidente dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo – ANSV
–, riproduciamo dalla citata rivista alcuni passi in grado di illustrare
il parere tecnico-giuridico di uno dei membri più importanti della
Commissione ministeriale di studio per la riforma del Codice, in merito
all’argomento: "Direttore di aeroporto: che farne?"
«L’argomento è
di estrema attualità: nel momento in cui si sta lavorando per riformare
il Codice della Navigazione (parte aerea) si pone l’interrogativo se mantenere
l’attuale figura del direttore di aeroporto o se farla scomparire. A questo
proposito può essere interessante fare un confronto con la realtà
straniera: la situazione in Francia, Svizzera, Gran Bretagna. La realtà
italiana e le prospettive di trasformazione.
Tra i direttori di aeroporto
e i gestori aeroportuali, al di là dei rapporti formali di buon
vicinato [?],
non sempre intercorre un rapporto del tutto sereno, perché entrambi
ritengono di essere il principale punto di riferimento della
vita aeroportuale: i direttori di aeroporto in quanto diretti rappresentanti
dello Stato, i gestori aeroportuali in quanto detentori del potere
economico e dell’effettivo controllo operativo.
Alla luce di questa premessa, l’unico modo per mantenersi imparziali tra
le due parti consiste nell’analizzare nelle maniera più obiettiva
possibile l’attuale contesto normativo, fornendo, una volta delineato
il quadro di riferimento, alcuni spunti di riflessione per la riforma
delle articolazioni territoriali dell’aviazione civile (peraltro previste
dall’art.13 del decreto legislativo 250/1997 [istitutivo
dell’ENAC]),
con l’obbiettivo di salvaguardare le esigenze operative [?]
e commerciali dell’impresa
aeroportuale, senza però mortificare il ruolo dei direttori
di aeroporto, cui va il generale riconoscimento di avere assicurato
sino ad oggi la regolarità delle operazioni aeree in un contesto
normativo decisamente nebuloso, aggravato peraltro dalla carenza, per
non dire dall’assenza, di precise linee guida emanate dall’autorità
competente.
La realtà
straniera.
Ragioni di spazio ci impongono di focalizzare, peraltro in maniera estremamente
sintetica, l’attenzione su tre casi più significativi: quello francese
(abbastanza simile al nostro), quello svizzero (in posizione intermedia)
e quello britannico (molto dissimile).
Francia. Negli
aeroporti civili esiste una figura analoga al nostro direttore di aeroporto.
Si tratta del directeur d’aèroport o d’aèrodrome, che
rappresenta lo Stato e dipende dalla Direzione Generale dell’Aviazione
Civile. I suoi compiti sono sostanzialmente simili a quelli del nostro
direttore di aeroporto, con la differenza che non è né ufficiale
di polizia giudiziaria, né ufficiale di stato civile.
Al di là di una generica competenza su tutte le attività
aeree che si svolgono nell’ambito del relativo aeroporto, tale soggetto
ha tre tipi di funzioni principali:
- verificare che il
gestore dell’aeroporto rispetti le condizioni previste dalla concessione
rilasciata dallo Stato e assicuri la regolarità delle operazioni
aeree;
- fissare le norme
in materia di security, la cui applicazione è però demandata
alle forze di polizia;
- verificare con controlli
a campione effettuati in rampa da appositi controllori alle sue dipendenze,
l’efficienza tecnico-operativa degli aeromobili, con possibilità
di impedirne la partenza qualora non sussistano le condizioni di sicurezza.
Svizzera. Rappresenta
il caso più interessante. In Svizzera gli aeroporti sono gestiti
da entità private o da autorità locali o regionali.
In tale contesto non esiste alcuna norma che preveda la presenza negli
aeroporti di un soggetto pubblico in rappresentanza dello Stato
[ma si tenga
presente lo stato organizzativo cantonale della Federazione elvetica –
N.d.R.], analogo
al nostro direttore di aeroporto.
Ciò nondimeno esiste un soggetto privato, chiamato capo
d’aerodromo, dipendente dal gestore aeroportuale, che svolge su
incarico dell’Ufficio Federale dell’Aviazione Civile una serie di
compiti ben precisi in materia di organizzazione tecnica, amministrativa
ed operativa dello scalo. Egli … "sorveglia l’osservanza delle prescrizioni
generali del diritto aeronautico, …del regolamento d’esercizio, nonché
delle istruzioni emanate dall’Ufficio federale", comunicando allo stesso
Ufficio federale le infrazioni rilevate alle prescrizioni.
Ha inoltre facoltà di controllare le licenze degli equipaggi e
i documenti di bordo degli aeromobili, con il potere di impedire il
decollo degli aeromobili.
Qualora esista indizio che un membro di equipaggio sia in stato di ebbrezza
o sotto l’influenza di narcotici o sostanze psicotrope, può adottare,
previa richiesta di intervento della polizia locale, tutte le misure necessarie
al riguardo, ivi compresa l’analisi del sangue.
Ha infine competenze
in materia di inchieste sui sinistri della navigazione aerea; in particolare
ha l’obbligo di segnalazione tempestiva all’Ufficio di inchiesta sugli
infortuni e incidenti aeronautici di eventuali sinistri di cui sia venuto
a conoscenza.
Gran Bretagna.
Rappresenta il caso meno simile a quello italiano, perché non prevede
una figura simile al nostro direttore di aeroporto. In Gran Bretagna,
ogni aeroporto aperto al traffico commerciale deve essere in possesso
di un apposita licenza d’aerodromo (aerodrome licence) rilasciata dalla
Civil Aviation Authority, che sostanzialmente attesta l’idoneità
dello scalo all’esercizio in sicurezza delle operazioni aeree. Il
gestore di questa licenza deve avere nel proprio staff un "airport director",
il quale ha la responsabilità di assicurare l’osservanza delle
condizioni di esercizio relative alla sicurezza delle operazioni, imposte
dalla CAA in sede di rilascio della licenza. L’airport director non
può essere considerato né un rappresentante della CAA né
tanto meno dello Stato. Il suo unico compito infatti è quello di
assicurare che l’aeroporto sia agibile in piena sicurezza.
Di conseguenza non ha alcun obbligo di controllare le licenze del personale
aeronautico, né quello di controllare i documenti di bordo degli
aeromobili. Ciò nondimeno può essere autorizzato dalla CAA
ad impedire la partenza di un aeromobile che nella sua valutazione (!)
appaia non sicuro.
Specifiche competenze in materia di sicurezza del volo sono demandate
a due specifiche categorie di dipendenti della CAA, presenti in tutti
gli aeroporti commerciali britannici:
- i Flight Operation
Inspectors, che possono fare controlli in rampa per verificare la validità
delle licenze del personale navigante o l’efficienza degli equipaggiamenti
di volo, e
- gli Aircraft Surveyors,
che hanno compiti di controllo esclusivamente tecnico.
In sostanza, il quadro
normativo europeo relativo all’organizzazione periferica dell’Aviazione
Civile è alquanto eterogeneo. Fermo restando che in nessuno dei
Paesi più importanti esiste una figura perfettamente identica al
nostro direttore di aeroporto, possiamo, in sede riassuntiva, individuare
tre forme organizzative (periferiche):
a) quella che vede presente
negli aeroporti un soggetto pubblico, posto alle dipendenze dello
Stato, con competenze in materia di sicurezza del volo e di vigilanza
sull’operato delle varie componenti aeroportuali, gestore aeroportuale
in testa;
b) quella che vede presente
negli aeroporti un soggetto privato incaricato dall’Autorità
statale dell’esercizio di pubbliche funzioni, di tipo amministrativo
ed operativo [ma
sottoposto alla sorveglianza dell’Ufficio Federale dell’Aviazione Civile
– N.d.R.]
c) quella che prescinde
dalla presenza di un unico soggetto diretta emanazione dello Stato
paragonabile al nostro direttore di aeroporto, ma vede presenti più
soggetti [dipendenti
dalla CAA – N.d.R.],
con funzioni ben precise di tipo prevalentemente ispettivo.
La realtà
italiana.
Ci asterremo dal ricordare, in quanto noti, quali siano gli attuali compiti
del direttore di aeroporto e del gestore aeroportuale. Ci limiteremo pertanto
ad individuare, alla luce dell’ordinamento vigente, i principali punti
di attrito esistenti tra i due soggetti in questione, soprattutto
negli aeroporti a gestione parziale:
- la gestione delle
infrastrutture, … omissis;
- la gestione dei piazzali
aeromobili, intesa come assegnazione delle piazzole di parcheggio, …
omissis;
- la gestione dei flussi
di traffico passeggeri all’interno delle aerostazioni;
- il rilascio delle
subconcessioni … omissis;
- la gestione dei dirottamenti,
ovvero fissazione dei criteri di accettazione del traffico dirottato
da altro scalo … omissis;
- i piani di sviluppo
aeroportuale … omissis.
In sostanza, i punti di
attrito sorgono abitualmente là dove gli interessi di carattere
economico del gestore aeroportuale entrano in collisione con quelli di
carattere generale di cui si fa portavoce il direttore di aeroporto.
Molti di questi punti di attrito tuttavia sono destinati probabilmente
a scomparire con la piena applicazione della nuova normativa in materia
di gestioni aeroportuali totali (rappresentata dal D.M. 521/1997 [ovvero
Regolamento ministeriale di attuazione dell’art.13 della Legge n.537/1993!
– N.d.R.] e
dal nuovo schema di convenzione tipo per l’affidamento delle gestioni
totali), che finisce per attribuire al gestore aeroportuale una competenza
pressoché esclusiva in specifici settori.
A questo punto c’è da chiedersi, alla luce del nuovo ordinamento
aeroportuale, quale possa essere, in futuro, il ruolo del direttore
di aeroporto, sempre che ci sia la volontà di conservare,
come noi auspichiamo [!!!]
questa figura, sia pure con competenze rivisitate.
Premesso che la nuova normativa aeroportuale non va assolutamente
a modificare le anacronistiche [tali
per l’Autore - N.d.R.]
competenze attribuite dal Codice della Navigazione al direttore di
aeroporto in materia di controlli dell’aeromobile prima della partenza,
né quelle in materia di coordinamento delle varie realtà
aeroportuali, per cercare di capire quale possa essere
il nuovo ruolo del direttore di aeroporto - secondo la tesi di
una netta separazione dei ruoli – è necessario soffermarsi sull’art.
11 del D.M. 521/1997 nonché sul nuovo schema di convenzione tipo
[ideata a posteriori
dall’ENAC –N.d.R.].
In particolare, l’art. 11 prevede che il Ministero dei Trasporti vigili
"sull’attività delle società affidatarie delle gestioni
aeroportuali, verificando che essa [attività]
si svolga nel rispetto della disciplina stabilita dal regolamento,
dalla convenzione e dal contratto di programma, con particolare attenzione
al rispetto dei princìpi di sicurezza, efficienza ed efficacia,
alla imparziale erogazione dei servizi, alla continuità, alla regolarità,
alla integrazione modale".
Lo stesso articolo prevede altresì che "per il corretto adempimento
dei compiti di vigilanza, per il rispetto dei princìpi di
efficienza, efficacia ed economicità" il Ministro dei Trasporti
e quello del Tesoro [!?]
nominino a testa un sindaco in ciascuna società di gestione
aeroportuale [come
se i compiti di vigilanza sull’efficienza e sull’efficacia dei servizi
prestati si potesse esercitare una vigilanza teorica dal tavolo di in
consiglio di amministrazione! – N.d.R.].
Orbene – [nota
l’Autore – N.d.R.]
– al di là del fatto che la terminologia usata in questo articolo
è così generica da suscitare seri problemi di carattere
interpretativo a livello di applicazione pratica (cosa significano
i termini "sicurezza", "efficacia", "integrazione modale"), c’è
da chiedersi, visto che la vigilanza sul rispetto dei princìpi
di efficienza, efficacia ed economicità è demandata ai sindaci
di nomina ministeriale, chi debba vigilare, per conto del Ministro
dei Trasporti, sull’osservanza dei princìpi di sicurezza, sulla
imparziale erogazione dei servizi, sulla continuità, sulla regolarità
e sulla integrazione modale?
Pensiamo, l’attuale direttore di aeroporto, senza peraltro escludere,
vista la sua esperienza operativa, che la sua vigilanza possa estendersi
anche all’osservanza dei princìpi di efficienza, di concerto, in
questo caso, con i citati sindaci [non
certo presenti in aeroporto, aggiungiamo noi – N.d.R.].
Di competenza del direttore, in quanto rappresentante del Ministro
dei Trasporti, riteniamo, anche la contestazione degli addebiti al gestore
aeroportuale nel caso di violazione degli obblighi specifici previsti
da disposizioni di Legge o dalla convenzione, così come previsto
dall’art. 12 del citato Decreto [senza
dimenticare le competenze attribuite al direttore dal vigente Codice,
aggiungiamo noi – N.d.R.].
Altre competenze sono
rintracciabili nella convenzione tipo, dove all’ENAC (e quindi, a nostro
avviso, al direttore di aeroporto) vengono attribuite specifiche funzioni;
ad esempio, in materia di rispetto dei princìpi di cui alla Direttiva
comunitaria 96/67 [accesso
al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità
–N.d.R.], di
coordinamento delle varie amministrazioni ed enti presenti in aeroporto,
di vigilanza sulla compatibilità dell’attività
aerea pianificata con i livelli di effettiva ricettività aeroportuale,
di rispetto degli obblighi assicurativi posti a carico del gestore. In
altri termini, il nuovo contesto normativo non fa che accentuare la
necessità della presenza a livello periferico di un soggetto diretta
emanazione dell’amministrazione, con compiti di coordinamento e di
vigilanza, cioè con quei compiti che sino ad oggi sono stati esercitati
proprio dal direttore di aeroporto, che, in tale contesto, vede pertanto
valorizzato il suo ruolo di garante della regolarità e della
qualità del servizio aeroportuale, anche se, ci pare, con scarsi
poteri reali di intervento, ben più pregnanti della semplice possibilità
di contestare gli addebiti nel caso di inosservanza delle disposizioni
normative o della convenzione.
Resta l’annoso problema
delle attuali competenze attribuite dal Codice della Navigazione al direttore
di aeroporto in ordine ai controlli degli aeromobili prima della partenza.
Si tratta, come già detto, di controlli ormai anacronistici [su
questo concetto ci permettiamo di dissentire dall’opinione dell’Autore
per le motivazioni che addurremo in sede di commento a queste "Opinioni
a confronto" – N.d.R.],
non soltanto irrealizzabili sotto il profilo operativo per l’aumentata
mole del traffico aereo, ma anche in contrasto con quanto previsto dalla
Convenzione di Chicago (art. 22) in materia di misure atte a facilitare
la navigazione aerea [ed
anche su questa affermazione ci permettiamo di far osservare che ciò
non impedisce né a Svizzera né a Gran Bretagna di esercitare
i loro controlli sugli aeromobili e sugli equipaggi in sede aeroportuale,
come accertato dall’Autore – N.d.R.].
Riteniamo pertanto che tali competenze, in sede di riforma del Codice
della Navigazione, vadano abrogate in virtù del princìpio,
internazionalmente riconosciuto, che l’unico soggetto responsabile dell’efficienza
operativa dell’aeromobile, in quanto in possesso delle adeguate conoscenze
tecnico-operative, è il suo comandante [eppure
le realtà operative aeroportuali adottate in Svizzera e Gran Bretagna,
seppure con figure diverse dal direttore di aeroporto, ci dicono il contrario,
come ha accertato l’Autore – N.d.R.].
Soluzioni diverse dall’abrogazione delle disposizioni relative a queste
competenze altro non farebbero che continuare ad esporre i direttori di
aeroporto ad una responsabilità impropria, che non trova alcun
riscontro nei Paesi aeronauticamente più avanzati.»
Fin qui il parere espresso a novembre del
1998 dal Prof. Franchi, parere che non abbiamo motivo di ritenere che
sia mutato ai nostri giorni, pur non potendo sapere quanto poi abbia detto,
fatto ed ottenuto nella sua qualità di membro di quella famosa
Commissione per
la riforma del Codice prevista dall’art.13 del Decreto Legislativo n.250/1997,
il quale peraltro prevedeva anche che la stessa Commissione provvedesse
al recepimento della normativa tecnica dell’ICAO (leggi: recepimento degli
Allegati tecnici alla Convenzione).
Commento
Sulle deduzioni che il Prof. Franchi trae
nel suo intervento, sulla base delle informazioni raccolte all’estero
per confrontarle con la realtà italiana, si può essere o
meno d’accordo, ma prima di presentare le nostre conclusioni è
indispensabile prospettare alcune considerazioni fondamentali per la materia
in discussione. Queste considerazioni, fatte a corollario della constatazione
che il vigente Codice della Navigazione, in relazione alla figura,
ai compiti ed alle funzioni del direttore di aeroporto, stabilisce quanto
riconosciuto nel testo del Prof. Franchi e molto altro di più,
sono quelle che vanno puntualizzate facendo riferimento alle norme ICAO,
e cioè:
1)- Norme ICAO: anche se non
formalmente recepite a causa dell’ignavia di tutti i Ministri dei Trasporti
succedutisi nella carica negli ultimi cinquant’anni di storia patria,
esse costituiscono un obbligo per lo Stato italiano in quanto contraente
della Convenzione di Chicago ed in quanto l’Italia è ancora membro
del Consiglio dell’ICAO. Ma a parte ciò bisogna rendersi conto
che il vero problema generale che affligge l’Aviazione Civile italiana
è dovuto al mancato adeguamento della nostra normativa tecnico-giuridica
aeronautica nazionale alla normativa dell’ICAO, da recepire nella sua
sostanza e non a parole o a belle intenzioni. Ciò
in quanto la normativa prodotta dall’ICAO viene continuamente aggiornata
ed attualizzata attraverso gli emendamenti frequentemente apportati ai
testi dei propri Allegati tecnici, in modo da essere sempre praticamente
attuale.
2)- Convenzione di Chicago:
non è vero (per chi sappia leggerlo) che l’art. 22 della Convenzione
proibisca o renda irrealizzabili i controlli degli aeromobili e del personale
navigante prima della partenza, come anche le citate norme svizzere e
britanniche in vigore stanno a testimoniare. Infatti l’art.22 rammenta
che: «Ogni Stato
contraente conviene di adottare, mediante speciali regolamenti od in altro
modo, tutte le misure possibili atte ad assicurare ed accelerare la navigazione
aerea fra i territori degli Stati contraenti, e ad evitare agli aeromobili,
agli equipaggi, ai passeggeri ed alla merce ritardi non indispensabili,
specialmente nell’applicazione delle leggi relative all’immigrazione,
alla quarantena, alla dogana ed all’uscita»,
ma nulla di quanto riportato riguarda
l’applicazione e la sorveglianza in merito alle norme riguardanti la sicurezza
delle operazioni! Ed in ogni caso l’applicazione di eventuali ispezioni
pre-volo è soltanto questione di organizzazione, di metodi e di
strumenti di verifica adatti e moderni!
Del resto, anche l’art.16 della Convenzione (non citato dal Prof. Franchi),
che di seguito riproduciamo a riprova, afferma il diritto per lo Stato
contraente di ispezionare aeromobili, certificati e documenti e se un
ritardo dovesse avvenire a causa di ciò, dovrà trovare opportuna
giustificazione da parte di chi lo dovesse procurare, ma non per questo
tali ispezioni non possono essere condotte da personale esperto, che sia
in grado di usufruire di strumenti (anche informatici) moderni ed adeguati.
L’art. 16 infatti stabilisce quanto segue:
«Le autorità
competenti di ciascuno degli Stati contraenti avranno il diritto di
visitare, senza ingiustificati ritardi, gli aeromobili degli altri Stati
contraenti all’atterraggio ed alla partenza e di ispezionare i certificati
e gli altri documenti prescritti dalla presente Convenzione.»
3)-
Ad ulteriore conferma di quanto sopra affermato, si invita a prendere
buona nota di quanto prescritto nelle disposizioni contenute nel Documento
xxxx dell’ICAO – Manuale delle procedure per le ispezioni agli Operatori
– laddove al capitolo 1 è stabilito:
- - Natura delle
responsabilità.
- – Lo Stato dell’operatore
e l’operatore congiuntamente hanno la responsabilità della
sicura, regolare ed efficiente condotta delle operazioni di volo
internazionali.
- – La responsabilità
dello Stato contraente è implicita nell’atto della sua accettazione
delle Norme uniformi e delle Specificazioni tecniche internazionali
(SARPs) sulla sicurezza della navigazione aerea, alla quale si riferisce
l’art. 37 della Convenzione sull’Aviazione Civile Internazionale.
E l’art.37 della Convenzione indica che
gli standards internazionali e le specificazioni tecniche e relative procedure
si riferiscono:
- ai sistemi di comunicazione
ed all’assistenza alla navigazione aerea;
- alle caratteristiche
degli aeroporti;
- alle regole dell’aria
ed ai sistemi pratici di controllo sul traffico aereo;
- alle licenze del
personale;
- alla navigabilità
degli aeromobili;
- … omissis;
- … omissis;
- ai libri di bordo;
- … omissis;
- … omissis;
- agli aeromobili in
pericolo ed alle inchieste sugli incidenti
ed inoltre a tutte quelle
altre materie, connesse con la sicurezza, la regolarità e l’efficienza
della navigazione aerea, che si dimostrino di volta in volta opportune.
Di stretta conseguenza a quanto sopra, il
Manuale della sorveglianza sulla sicurezza – al capitolo 2 – «Sorveglianza
sulla sicurezza: un obbligo» – dopo la definizione del concetto di
sorveglianza sulla sicurezza, concetto dettato direttamente dal President
of the Council dell’ICAO, Dr. Assaid Kotaite
al punto 2.1, che , tra l’altro, afferma «La
normativa in merito alla sicurezza operativa (safety) ed all’ordine pubblico
(security) è, in base alla Convenzione di Chicago, responsabilità
di ciascun singolo Stato»,
al successivo punto 2.1.1 specifica:
«La sorveglianza sulla
sicurezza è definibile coma la funzione per mezzo della quale gli
Stati membri assicurano l’effettiva applicazione delle Norme uniformi
delle Specificazioni tecniche (SARPs) relative alla sicurezza e dei relativi
documenti dell’ICAO. La sorveglianza sulla sicurezza deve inoltre provvedere
acché l’Aviazione Civile nazionale garantisca un livello di sicurezza
uguale o superiore a quello stabilito dalle SARPs. Pertanto, la responsabilità
di ciascun singolo Stato contraente in capo alla sicurezza è il
fondamento sul quale è costruita la sicurezza globale delle operazioni
degli aeromobili civili. La carenza di adeguata sorveglianza sulla sicurezza
da parte di uno Stato contraente costituisce una minaccia per la salute
delle operazioni internazionali degli aeromobili civili.»
4)-
Obblighi nazionali. Anche qualora tutto quanto sopra riportato
in merito agli obblighi internazionali non bastasse, bisogna allora richiamare
l'attenzione dei responsabili dell'Aviazione Civile nazionale (Ministro
in testa) sulle conseguenze penali ad essi imputabili nel caso in cui
persistessero a non ottemperare a quanto stabilito in sede internazionale
e nazionale in tema di "obblighi di garanzia".
In materia, sarà dunque opportuno rammentare a chi lo avesse già
scordato che, in tema di "obblighi di garanzia" (oppure,
in altre parole, in termini di doveri di vigilanza) verso la sicurezza
del volo in generale ed in particolare di quella dei trasportati,
esiste la sentenza della Corte d’Appello
di Venezia in
merito al disastro avvenuto sull’aeroporto
di Verona il 15 dicembre 1995.
La sentenza della Corte d’Appello di Venezia, emessa il 9 luglio 2001,
pur riconoscendo «la
responsabilità di gran lunga prioritaria dell’incidente al comandante
dell’aeromobile Ivan Vasile Dan Mircea, che ha violato specifici compiti
a lui imposti dalla vigente normativa internazionale» e
rimarcando che «la morte del Mircea chiude comunque ogni ulteriore
discorso sulle sue responsabilità»,
ha condannato, in sede penale, altri 3 dei 5 imputati (tra i quali il
Direttore di aeroporto), oltre che i responsabili civili nelle vesti del
Ministero dei Trasporti - DGAC – e dell’aeroporto di Verona –Villafranca,
sulla base del fatto che tali imputati «avevano
piena consapevolezza di ricoprire "posizioni di garanzia" autonome, ma
intrecciate tra loro, … finendo per cooperare fra loro nella causazione
dell’evento.»
In particolare, la sentenza di
condanna definisce «diverse
e più gravi le responsabilità del Direttore di aeroporto,
primo garante in tale sua veste della sicurezza dei voli»,
mentre «analoghe,
anche se minori, in considerazione dei ridotti poteri in materia,
propri del direttore della società di gestione»
sono definite le responsabilità
di quest’ultimo. Di conseguenza: «Per
tutti gli imputati, stanti le gravi conseguenze del loro operato, la pena
base va disposta in misura superiore al minimo editale.»
In definitiva, con il precedente esempio
ed esclusivamente in relazione alla figura ed ai compiti del direttore
di aeroporto, si vuole semplicemente dimostrare che i compiti di vigilanza
generica e quelli particolari, spettanti per leggi nazionali ed internazionali
vigenti al direttore di aeroporto, in effetti si traducono in precise
responsabilità dovute alla rappresentanza dello Stato che tali
figure rivestono. Queste responsabilità trovano appunto in tale
veste il direttore di aeroporto quale primo garante della sicurezza e
su costui ricadono le responsabilità di organizzare le procedure
aeroportuali non solo in funzione della speditezza del traffico aereo
(come richiede la Convenzione di Chicago), ma anche e soprattutto della
sicurezza delle persone – dei piloti, dell’equipaggio, dei passeggeri
e delle persone sorvolate – come richiedono l’art. 802 del Codice della
Navigazione e le altre norme vigenti.
Del resto, questo indirizzo della giurisprudenza
nazionale è confermato anche in sede civile, laddove il Tribunale
Civile di Genova, dovendo giudicare
una causa di risarcimento intentata nel 1989 dalla Compagnia TNT per danni
subiti da un suo aereo cargo in decollo notturno dall’aeroporto di Genova
per impatto con volatili, nell’ottobre del 2001 ha condannato in solido,
oltre che per un 25% ciascuno l’Aeroporto di Genova e l’Autorità
portuale di Genova, anche per il 50% della somma totale da risarcire (e
son miliardi!) il Ministero dei Trasporti, per la responsabilità
avuta nell’evento dannoso sia per le inadempienze dell’Autorità
centrale (leggasi D.G.A.C.), sia per le omissioni della dipendenza locale
(leggasi Direzione di Circoscrizione Aeroportuale). Infatti, ha tenuto
a rimarcare il Collegio giudicante del Tribunale di Genova, «non
si tratta certamente di responsabilità paritetica, atteso che le
omissioni [che
hanno dato origine all’evento – N.d.R.]
appaiono tanto più gravi quanto più qualificato appaia
l’onere di prevenzione imposto al soggetto dalle regole ICAO, in relazione
al concreto ruolo disimpegnato dalle strutture pubbliche delle diverse
Amministrazioni interessate alla vicenda ed alla materiale possibilità
di attivare le cautele del caso e sorvegliarne la materiale realizzazione.»
Tutto ciò a dimostrare che anche
in campo giuridico e giudiziario nazionale è solennemente e praticamente
riconosciuto il princìpio che la responsabilità primaria
della sicurezza è quella attribuita alle istituzioni dello
Stato e di conseguenza la responsabilità penale è attribuibile
alle persone fisiche che rappresentano tali istituzioni o, in subordine,
avendo ricevuto parziale delega delle attribuzioni riservate ai poteri
dello Stato, a coloro che in tal modo sono ugualmente investiti di "obblighi
di garanzia", ma sempre sotto il controllo del rappresentante l’autorità
e le responsabilità dello Stato.
Ne consegue che è fuori luogo qualsiasi
tesi mirante a sostenere la pretesa cancellabilità delle responsabilità
inerenti le attività ispettive, di indirizzo e di controllo delle
Direzioni di Circoscrizione Aeroportuale – D.C.A. – (contemplate dal
Codice della Navigazione in ossequio al principio delle "posizioni
di garanzia"), per effetto del regime concessorio che si va ad instaurare
sugli aeroporti a gestione totale. Tale regime regola appunto gli obblighi
del concessionario privato, ma non consente alcuna abrogazione degli
articoli del Codice della Navigazione (anche nel rispetto delle norme
internazionali), quali quelli dedicati a:
- l’ordinamento amministrativo
della navigazione (artt. 687 e ss.);
- l’affidamento al
Ministero dei Trasporti di tale amministrazione (art. 687);
- l’istituzione della
circoscrizione locale di aeroporto con alla testa un direttore (art.
688);
- le funzioni di polizia
amministrativa esercitate dal direttore su tutti gli aerodromi sotto
la sua giurisdizione (art. 718);
- i poteri di disciplinare
e coordinare i servizi ausiliari al suolo, esercitando anche la vigilanza
sui medesimi (art. 725).
Dal generale assetto delle responsabilità
e delle competenze previste dal Codice ne deriva che i rapporti instaurati
per via legislativa o attraverso atti amministrativi con i gestori aeroportuali
non elidono né attenuano
le responsabilità degli organi locali dell’Amministrazione.
In conclusione di tutta questa ampia ed
articolata analisi è lecito chiedersi perché la relazione
della Commissione di studio per la riforma dell’Aviazione Civile abbia
appuntato la sua attenzione sulla figura e soprattutto sui poteri affidati
dal vigente Codice della Navigazione al direttore di aeroporto se poi,
nelle sue conclusioni (almeno nella versione nota perché fatta
circolare) ha dichiarato: «Con
il presente documento vengono sottoposte motivate considerazioni e valutazioni
[?]
in ordine alle riforme normative da realizzare ed ai provvedimenti
da emanare. Le scelte finali sulle possibili alternative sono doverosamente
rassegnate all’Autorità di Governo anche in ordine ai modi ed ai
tempi di realizzazione del proposto assetto. La Commissione richiama infine
l’attenzione sulla necessità di concludere i lavori della Commissione
di studio per l’elaborazione delle modifiche per la parte aeronautica
del Codice della Navigazione, istituita con D.M. 118/T del 19 novembre
1998 e successive reiterazioni, anche alla luce delle considerazioni svolte
nel presente documento.»
Forse, azzardiamo noi, perché non
si sentiva molto sicura di poter sostenere quelle proposte avventate che
ha saputo partorire!
Roma, 25 febbraio 2002
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